E’ utile riepilogare talune possibili azioni amministrative e fiscali in caso di mancato pagamento di credito, scaduto ed esigibile, quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali. Si tratta, in pratica, di ripercorrere, sul piano operativo, le condizioni che devono ricorrere perché la perdita su credito verso clienti sottoposti a procedure concorsuali possa essere dedotta dal reddito ai fini IRES e perché si possa recuperare l’IVA ad essi addebitata in sede di fatturazione
E’ utile riepilogare talune possibili azioni amministrative e fiscali in caso di mancato pagamento di credito, scaduto ed esigibile, quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali.
Si tratta, in pratica, di ripercorrere, sul piano operativo, le condizioni che devono ricorrere perché le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali possano essere dedotte dal reddito ai fini IRES e perché si possa recuperare l’IVA ad essi addebitata in sede di fatturazione.
E’ invece fuori di trattazione la riduzione del credito derivante da transazione con il debitore, fattispecie per la quale l’Agenzia Entrate ha chiarito (Cfr. la Circolare 26/E del 1/8/2013, paragrafo 3.2) che occorre distinguere tra:
a) tra la fattispecie motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso;
b) e quella originata da una lite sulla fornitura, sicché il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva.
ASPETTI DI BILANCIO E IRES – PERDITE SU CREDITI
Innanzi tutto, in base all’art. 11 del DPR 4‐2‐1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento formale, di attuazione e transitorie relative al Testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Cfr. Circolare Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 18‐05‐1990, n. 15/9/536 9).
Sotto il profilo fiscale, le perdite in generale – incluse quelle su crediti – sono riconosciute deducibili (cioè riducono l’imponibile) soltanto se ricorrono congiuntamente le seguenti 3 condizioni:
- ne sia comprovata (accertata) l’esistenza, di fatto o per effetto di una presunzione legale;
- vi sia una connessione con l’attività dell