In sede di chiusura del bilancio 2018 un aspetto da considerare è la deduzione delle perdite su crediti. Il trattamento fiscale delle perdite su crediti va rinvenuto nell’art. 101, comma 5 del TUIR che enuncia i vari presupposti per rilevare la perdita e la conseguente deduzione dal reddito.
L’art. 106, comma 1 e 2, Tuir, disciplina, invece, la svalutazione dei crediti, stabilendo una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti stessi che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale" e non certa.
La normativa fiscale
L’art. 101, comma 5, del TUIR reca la disciplina delle minusvalenze derivanti da perdite su crediti; la norma è stata recentemente novellata in due occasioni, prima col decreto internazionalizzazione D.Lgs. n. 147 del 2015, poi col D.L. n. 18 del 2016.
L'art. 106 del Tuir stabilisce, inoltre, una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dall’inesigibilità dei crediti che, sebbene probabile, si presenta ancora come potenziale e non certa.
Art. 101 comma 5 Tuir |
"le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.” |
L’art. 101 comma 5 del Tuir indica, in sostanza, quali sono i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono da ritenere deducibili gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, qualora tale perdita sia da considerarsi definitiva. I requisiti per la perdita su crediti possono essere così riassunti:
- se risultano da elementi certi e precisi (regola generale).
- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/42 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267/42 o è assoggettato a procedure estere equivalenti.
- altre fattispecie normativamente previste.
Deducibilità perdite su crediti |
- perdita su crediti constatata in forza di elementi certi e precisi; - assoggettamento del debitore a procedure concorsuali e preconcorsuali; - cancellazione del credito dal bilancio in aderenza ai principi contabili. |
Elementi certi e precisi
Ai fini della deduzione delle perdite su crediti, la prima regola generale è che quella che prevede la deducibilità dei crediti solo se risultanti da elementi certi e precisi. Il riferimento alla ricorrenza di “elementi certi e precisi” implica la necessità di valutare caso per caso la sussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata.
Le Circolari n. 39/E/2002 e n. 26/E/2013 propongono alcune esemplificazioni che non debbono intendersi tassative ed esaustive, ma che costituiscono il punto di