In caso di perdite su crediti per piccole somme, l’aver avviato o meno le procedure giudiziarie di recupero non è dirimente, anche considerato che le procedure esecutive non conducono praticamente mai a risultati concreti. Il fatto che la banca avesse dimostrato di aver inviato raccomandate e di aver affidato la pratica ad una società di recupero crediti era dunque una prova ragionevolmente affidabile ai fini della deduzione. In caso poi di perdite da transazioni con clienti ciò che rileva è solo l’oggettività della perdita.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1565/4/18 del 13 Settembre 2018, ha affermato rilevanti principi in tema di perdite su crediti e deducibilità dei costi da transazione civilistica.
Nel caso di specie, erano stati notificati ad una banca accertamenti con cui, tra le altre, venivano recuperate a tassazione le perdite dedotte dall'istituto di credito e alcuni costi “per perdite su prodotti strutturati”.
La banca, nell’impugnare gli avvisi, rilevava che, per quanto riguardava il recupero da perdite su crediti, era stata prodotta tutta la documentazione giustificativa, non essendo corretto ritenere una perdita come acquisita solo dopo l'esperimento di tutta la procedura giudiziaria di recupero.
Per quanto atteneva poi all’altro recupero, anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, la documentazione prodotta era completa ed esaustiva e la perdita derivava da transazioni fatte dopo decisioni dell'autorità giudiziaria sfavorevoli alla banca (per contratti di investimento nulli), che avrebbero comunque comportato l'integrale restituzione del capitale versato, avendo quindi la società solo cercato di limitare il danno.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva i ricorsi.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello alla CTR, lamentando la carenza di motivazione della sentenza.
Anche il giudice d