Premessa
Il periodo d’imposta 2017 ha provocato nel regime semplificato una serie di problemi connessi all’introduzione del regime di cassa. Ci riferiamo al problema dell’imputazione delle esistenze iniziali di magazzino 2017, senza la possibilità di rettificarle, come avveniva nel previgente regime di competenza, con il valore delle rimanenze finali di magazzino, con l’effetto di deprimere il reddito fiscale delle imprese individuali e delle società di persone che hanno adottato il tale regime, nonché con effetti distorsivi della capacità contributiva all’atto delle vendite del magazzino che residuava al 01/01/2018.
L’enorme perdita che si sarebbe prodotta per effetto della scelta del regime semplificato (si pensi ad esempio alle rimanenze finali delle imprese di costruzioni in genere di importo consistente) ha suggerito in molti casi di passare in regime di contabilità ordinaria, proprio per continuare a computare la rettifica per il valore delle rimanenze finali e il riporto delle perdite per la parte eccedente il reddito complessivo prodotto.
Nel regime semplificato fino al 31/12/2017 se si registrava una perdita fiscale d’impresa di 100 e altri redditi per 20, dopo l’azzeramento del reddito complessivo di 20, l’eccedenza di 80 non poteva essere riportata a nuovo, per recuperarla nei 5 esercizi successivi, come invece era previsto per le imprese in contabilitá ordinaria.