A seguito del deposito dell’istanza con la quale il contribuente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia, la Suprema Corte ha disposto rinvio della causa a nuovo ruolo. Così è stato sentenziato dalla Cassazione, in un’ordinanza interlocutoria del 21 gennaio 2019. Analizziamo le prospettive processuali dell’adesione alla deflazione delle liti pendenti
A seguito del deposito dell’istanza con la quale il contribuente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 Decreto Legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, la Suprema Corte ha disposto rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 10 del D. L. cit..
Così è stato sentenziato nell’ordinanza interlocutoria n. 1530 del 21 gennaio 2019 emessa dalla Sesta sezione civile, sottosezione T.
L’ordinanza n. 1530 del 21/01/2019
Dal contenuto molto scarno di tale provvedimento si evince che l’Agenzia delle Entrate, con ricorso iscritto nell’anno 2017, aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale delle Marche, a cui aveva fatto seguito la costituzione in giudizio del contribuente.
Gli Ermellini – preso atto che la parte controricorrente aveva manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 Decreto Legge n. 119 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo a depositare la relativa istanza – hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi dell’ art. 6, comma 10 del D. L. cit., consentendo in questo modo il corretto e tempestivo adempimento degli oneri previsti.
Brevi riflessioni
Com’è noto il governo – con il Decreto Legge n. 119, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 247 del 23 ottobre 2018[1], ha introdotto, a