Nessuna sospensione automatica dei giudizi per la chiusura liti pendenti (con fac-simile di richiesta)

I giudizi suscettibili di essere definiti per la sanatoria sulle liti pendenti ad istanza del contribuente non sono sospesi di diritto. È il contribuente che, facendone richiesta al giudice, presso il quale la causa è pendente, può ottenerne la sospensione fino alla data 10 giugno 2019. Le cause definibili, dunque, non sono sospese in automatico, ma solo a richiesta del contribuente che manifesta l’intenzione di avvalersi della sanatoria. Da qui lo stop fino al 10 giugno 2019, che si estenderà fino al 31 dicembre 2020 laddove nel frattempo il contribuente presenti al giudice copia dell’istanza di adesione alla procedura e dei versamenti degli importi dovuti (o della prima rata). In tale contesto, in presenza di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione, per il quale si è in attesa del deposito della sentenza, prudenzialmente conviene chiedere la sospensione del processo, per evitare una pronuncia definitiva prima della presentazione della domanda e pregiudicare così la possibilità di accedere alla sanatoria

Nessuna sospensione automatica dei giudizi per la chiusura liti ex articolo D.L. 119/2018Per le controversie che possono essere definite[1] non è prevista sospensione automatica, ma il  contribuente può far richiesta, mediante presentazione di dichiarazione specifica, di volersi avvalere delle disposizione del D.L. n. 119/2018.

In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e continua a esserlo fino al 31 dicembre 2019 se il contribuente deposita copia[2] della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima o dell’unica rata. [3]

Se entro il 31 dicembre 2020 la parte interessata non presenta istanza di trattazione, il processo è estinto con decreto del presidente.

La richiesta di sospensione, che può essere avanzata in forma scritta o anche oralmente nel corso dell’udienza di trattazione dal difensore nell’ambito della sua ordinaria attività di difesa senza che lo stesso sia stato destinatario di uno specifico mandato (non è necessaria dunque una procura ad hoc a tale fine), non implica l’obbligo[4] di definire la lite, ma è un tempo che viene concesso alla parte per decidere se accedere o meno alla definizione.

Per sospendere il processo fiscale non serve l’adesione effettiva alla chiusura-liti. La sospensione va concessa anche solo per permettere di valutare l’ipotesi chiusura liti. La sospensione del processo va concessa anche in presenza della sola eventualità di aderire alla definizione delle liti; non occorre, infatti, alcuna certezza in tal senso. La locuzione «dichiarando di volersi avvalere» della definizione non va interpretata nel senso che la sospensione è subordinata alla “sicura” adesione all’istituto da parte del contribuente, e non per consentire la valutazione dello stesso.

Non occorre l’effettiva adesione; la sospensione va concessa anche solo affinché il contribuente possa valutare il da farsi.

La norma consente fino al 31 maggio 2019 di aderire alla sanatoria e, solo concedendo la sospensione, il contribuente può beneficiare dell’intero periodo e valutare concretamente le scelte da operare.

Se la parte decide di definire la controversia, entro il 10 giugno 2019 dovrà depositare davanti al giudice presso cui pende il giudizio la copia della domanda di definizione redatta sul modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate unitamente alla prova dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata versata. In questo caso il processo resta ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2020, termine concesso all’Agenzia delle entrate per verificare la correttezza dell’operato della parte.

In assenza della presentazione della istanza di trattazione del giudizio entro tale termine, la controversia è dichiarata estinta con decreto presidenziale.

In sostanza, dunque, successivamente al deposito della domanda e della prova del versamento la parte non dovrà eseguire nessun’altra attività processuale poiché la controversia si estinguerà automaticamente e si chiuderà con il decreto con il quale il giudice darà atto di detta circostanza.

È possibile che, anche prima dello spirare del termine del 31 dicembre 2020, sia l’Agenzia delle entrate a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo la stessa verificato, prima di detta data, che il procedimento deve effettivamente ritenersi definito perché la parte ha correttamente provveduto ad eseguire il versamento richiesto e a presentare la relativa domanda.

In ogni caso le spese di lite sostenute con riferimento al giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

La sospensione del giudizio concessa alla parte per decidere se accedere alla definizione non ha alcun effetto sulla riscossione di quanto dovuto in pendenza della lite.

Conseguentemente la parte potrebbe, medio tempore, ricevere una iscrizione a ruolo a titolo provvisorio.

Per le sole controversie che siano potenzialmente definibili, l’articolo 6 del D.L. 119/2018 prevede una sospensione automatica della durata di nove mesi con riferimento a tutti i termini d’impugnazione (principale o incidentale), ai termini di riassunzione dei giudizi e ai termini di proposizione dei controricorsi in sede di legittimità che scadono tra la data del 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. I termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per presentare controricorso che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi per 9 mesi.[5]

I nove mesi di sospensione si aggiungono, dunque, ai termini ordinari.

La sospensione opera solo per le controversie che possono essere oggetto di chiusura e non influisce sui termini delle liti che non sono definibili per le quali i termini di impugnazione restano quelli ordinari. Della sospensione, però, in assenza di una diversa previsione normativa, beneficiano tutte le parti del giudizio e dunque anche gli uffici che disporranno di un termine più lungo per esperire le proprie difese.

Il diniego della definizione

Entro il 31 luglio 2020 va notificato al contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata, impugnabile entro 60 giorni anche congiuntamente all’eventuale pronuncia giurisdizionale.

L’Ufficio che riterrà la lite non definibile o comunque non valida la definizione (ad esempio per insufficiente versamento), entro il 31 luglio 2020 dovrà notificare alla parte il provvedimento di diniego della definizione.

La notifica del diniego va eseguita con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e va operata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16 e seguenti del D.lgs n. 546/1992.

L’ufficio potrà dunque usare i mezzi consueti, eseguendo una notifica a mezzo ufficiale giudiziario o messo notificatore o a mezzo posta, ovvero potrà eseguire la stessa anche via Pec al difensore costituito o direttamente alla parte (se questa si è costituita personalmente).

Il contribuente che si opporrà a tale diniego disporrà del termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica del diniego per avanzare le proprie contestazioni.

Le impugnazioni

Il giudizio di impugnazione va incardinato davanti al giudice presso cui pende la lite che si è inteso definire e dunque, qualora oggetto di definizione sia stato un giudizio di legittimità, anche direttamente davanti alla Corte di cassazione. In tali casi, il contribuente che intende impugnare il provvedimento di diniego potrà avanzare le stesse doglianze che avrebbe potuto proporre davanti alle Commissioni Tributarie e dunque anche ragioni di merito, oltre che di legittimità.

La notifica del provvedimento di diniego, qualora il contribuente abbia acceduto alla definizione in pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, ha come effetto quello di riaprire i termini dell’impugnazione stessa.

L’articolo 6 stabilisce, infatti, che in questi casi il contribuente può impugnare la pronuncia giurisdizionale unitamente al provvedimento di diniego fruendo del termine di 60 giorni.

Termine che è a beneficio, però, anche dell’Agenzia delle entrate che, nel momento in cui notifica il provvedimento di diniego rispetto ad una controversia per la quale era essa risultata soccombente, vede riaprirsi i termini per proseguire il giudizio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ARTICOLO 6 , COMMA 10 , DEL DL 119/2018

COMMISSIONE TRIBUTARIA …………. DI… REGISTRO GENERALE N…. SEZ….

Proposta da… nato il…, residente a…, via…, C.F…. (oppure dalla società… con sede…, via…,

C.F…. nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore) rappresentato e difeso

da… e domiciliato nel suo studio sito in… via… avverso (indicare l’ente che ha emesso l’atto impugnato nonché le altri parti che partecipano al processo )

CONSTATATO

che l’articolo 6, comma 10 del dl 119/2018 stabilisce che le cause definibili non sono sospese in automatico, ma solo a richiesta del contribuente che manifesta l’intenzione di avvalersi della sanatoria.

SI CHIEDE

la sospensione del presente processo fino alla data 10 giugno 2019 essendo intenzione del contribuente di avvalersi della sanatoria. Si riserva di produrre copia dell’istanza di adesione alla procedura e dei versamenti degli importi dovuti (o della prima rata)al fine di estendere la sospensione fino al 31 dicembre 2020.

Firma del Difensore

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[1] La possibilità di definizione è esclusa nel caso in cui sia intervenuto un giudicato totale anche se il tributo non sia stato ancora riscosso mentre il giudicato parziale non preclude la chiusura della residua lite ancora pendente.

[2] È evidente che resta da risolvere il problema della validità della chiusura della lite corredata dal versamento delle somme ma priva della domanda in parola.

[3] Il legislatore, per agevolare la procedura di definizione ha previsto da un lato, di poter richiedere la sospensione del processo, dall’altro un’automatica sospensione dei termini di impugnazione. Il comma 10 dell’articolo 6 del Dl 119/2018 dispone che le controversie pendenti, possono essere sospese attraverso la presentazione di una apposita istanza del contribuente al giudice, nella quale dichiara di volersi avvalere della definizione. Il processo quindi, in assenza di tale richiesta prosegue regolarmente, non essendo prevista una sospensione automatica e generalizzata. Se il contribuente presenta l’istanza, il giudizio è sospeso fino al 10 giugno 2019. Entro tale data l’interessato deve depositare copia della definizione e del pagamento della prima o unica rata. Solo in tale ipotesi, la sospensione del processo è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2020.

[4] Spetta, nel frattempo, agli operatori aiutare (rectius: consigliare) il contribuente nella libera scelta di chiudere la controversia tributaria tramite l’istituto in esame, che presenta connotati interessanti ed evidenti di convenienza e aspetti d’appetibilità

[5] La norma ha previsto che tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi. Si tratta di una sospensione automatica, per la quale quindi non è necessaria alcuna istanza da parte dell’interessato. Di fatto, tale sospensione, impedisce che nelle more una sentenza possa divenire definitiva.

Isabella Buscema

11 febbraio 2019