Reddito di cittadinanza in Gazzetta Ufficiale: ecco gli sgravi per chi assume

Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto Legge con il quale è istituito il Reddito di Cittadinanza (con l’acronimo “RdC”). Esso, oltre a misure per abbattere la povertà, reca anche interventi volti a evitare che tale strumento diventi mero assistenzialismo: tra questi sicuramente molto importante è lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che decidono di assumere soggetti che percepiscono il RdC

Reddito di cittadinanza in G.U.: gli sgravi per chi assumeCon la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 4/2019, con il quale è istituito il Reddito di Cittadinanza (con l’acronimo “RdC”). Esso oltre a misure per abbattere la povertà, reca anche interventi volti a evitare che tale strumento diventi mero assistenzialismo: tra questi sicuramente molto importante è lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che decidono di assumere soggetti che percepiscono il RdC.

La pubblicazione in GU del D.L. n. 4/2019

Con il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 il Governo ha varato il Decreto Legge che introduce il reddito di cittadinanza, con il quale ci si prefigge di contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura. Tali obiettivi verranno perseguiti con specifiche misure volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 gennaio ha recato l’emanazione del Decreto in questione con firma del Presidente della Repubblica, diventando ora Decreto Legge n. 4/2019, e avrà validità – nella sua versione attuale – fintanto che non otterrà la conversione in Legge da parte del Parlamento (entro comunque i 60 giorni dalla sua pubblicazione).

Senza entrare nel merito degli specifici requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, il presente lavoro analizza invece un tema che diviene molto importante per l’azienda allo scopo di ridurre il costo del lavoro, favorendo i percettori del RdC tra i soggetti da assumere.

Gli sgravi per il datore di lavoro

L’art. 8 del D.L. n. 4/2019 prevede espressamente che al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Reddito di Cittadinanza nell’ambito del SIUPL (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) le disponibilità dei posti vacanti, sia possibile applicare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) se il medesimo assume a tempo pieno e indeterminato soggetti iscritti alle liste dei percettori del RdC. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC dovrà anche stipulare presso il centro per l’impiego (ove necessario) un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Importo dello sgravio

Il datore di lavoro godrà così di uno sgravio contributivo, il cui importo però sarà stabilito in base all’importo del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali: egli potrà infatti godere di uno sgravio pari al massimo al limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, ma comunque fermo restando l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate.

Esiste così – con riferimento all’importo dello sgravio – un doppio limite:

  • nel limite dell’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate;
  • e comunque non oltre il limite dell’importo del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione.

Durata dello sgravio

Anche con riferimento alla durata dello sgravio, il Decreto prevede specifiche regole: sarà possibile infatti goderne per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non inferiore a cinque mensilità.

Qualora invece il datore di lavoro decida di assumere un soggetto che gode del rinnovo del RdC (perché il RdC può comunque essere rinnovato, previa sospensione di un mese) l’esonero è concesso invece nella misura fissa di 5 mensilità.

Esempio

Essendo molto artificioso a primo impatto il criterio di definizione di importo e durata dello sgravio, si porta un esempio allo scopo di chiarire il meccanismo: l’azienda Alpha decide di iscriversi al SIUPL e comunicare la presenza di posti vacanti. A seguito di ciò assume un percettore di RdC da 6 mesi che percepisce 780 euro mensili al momento dell’assunzione. Il datore di lavoro in tal caso potrà godere di uno sgravio pari al massimo a 780 euro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali), e ne godrà per un numero di mesi pari a (18 – 6 mesi) = 12 mesi.

La decadenza dal beneficio per il datore di lavoro

Il datore di lavoro rischia di perdere il beneficio dello sgravio contributivo se licenzia il lavoratore assunto con l’incentivo. In tal caso non solo si avrà la decadenza dal beneficio ma anche l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non si avranno invece ripercussioni quando il licenziamento del soggetto avvenga per:

  • giusta causa (ovvero gravi motivazioni a carico del lavoratore che portino il datore a ritenere irreparabilmente leso il vincolo di fiducia);
  • giustificato motivo (a tal proposito, nulla specificando in merito il Decreto, si ritiene – fino alla pubblicazione di chiarimenti da parte degli organi preposti – che debba ritenersi “valido” ai fini della legittimità del godimento dell’incentivo anche il giustificato motivo oggettivo).

I vincoli da rispettare

Bisogna ricordare ancora che numerosi sono i vincoli contenuti nel Decreto per la legittima fruizione delle agevolazioni per l’assunzione, e tra questi rientra certamente:

  • la condizione che il datore di lavoro, con l’assunzione in questione, realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, effettuando il confronto tra il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa; nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015);
  • il rispetto di tutti i principi stabiliti, in via generale, dall’art 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • la regolarità del DURC, come stabilito dall’art. 8, comma 5, del D.L. n. 4/2019 quando prevede che “il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
  • il rispetto del “regime de minimis”, ossia il rispetto di quanto stabilito dalle regole e dai limiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014.

Assunzione dei percettori di RdC per il tramite degli enti accreditati

Gli enti di formazione accreditati potranno stipulare presso i centri per l’impiego e presso i soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, uno specifico Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro a tempo pieno e indeterminato che sia coerente con il profilo formativo, il datore di lavoro che assumerà il soggetto che abbia seguìto tale piano di “riqualificazione” nel mondo del lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali), potrà beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

In tal caso però – rispetto al precedente, in cui non si ha l’intermediazione di enti di formazione – il datore di lavoro potrà beneficiare dell’esonero, ma nel limite della metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell’importo del RdC.

L’importo anche in tal caso è diverso in caso di rinnovo del reddito di Cittadinanza: infatti in tale circostanza l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del RdC.

L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Ci si potrebbe chiedere così dove va a finire la restante metà dell’importo, non fruibile dal datore di lavoro: esso sarà invece riconosciuto all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC.

Compatibilità con gli altri sgravi e credito d’imposta per le aziende

Il Decreto istitutivo del Reddito di Cittadinanza prevede che le agevolazioni per l’assunzione di soggetti percettori di cui al presente articolo siano compatibili aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, comma 247, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Infatti, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta Legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza potranno essere fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.

Per l’applicazione pratica ti tale opportunità ulteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge, dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze un apposito decreto che stabilisca le specifiche modalità di accesso al credito di imposta.

Autoimprenditorialità al posto del Reddito di Cittadinanza

Allo scopo di scongiurare che il RdC si tramuti in una misura meramente assistenzialista, il Decreto Legge n. 4/2019 – con un criterio molto simile a quello dell’autoimprenditorialità che può essere richiesto in sostituzione della NASpI – prevede che ai beneficiari del RdC che avviano:

  • un’attività lavorativa autonoma;
  • un’attività di impresa individuale;
  • una società cooperativa;

entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili.  

Le specifiche modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite anch’esse con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

Antonella Madia

30 gennaio 2019