In sede di approvazione definitiva della Legge di bilancio 2019 sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. E’ stato disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata) “non possono” emettere (in precedenza erano “esonerati”) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono “da inviare” (in precedenza “inviati”) al STS. Ne consegue che le fatture emesse per talune prestazioni sanitarie devono essere emesse, per il 2019, in formato cartaceo o analogico
Desideriamo fare il punto della situazione in relazione alle nuove modalità di emissione e di trasmissione delle fattura, alla luce dei recenti interventi normativi. In sede di approvazione definitiva della “Legge di bilancio 2019” (L. 145/2018), sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari precedentemente introdotte dal D.L. n. 119/2018 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”).
Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS[1] (Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata) “non possono” emettere (in precedenza erano “esonerati”) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono “da inviare” (in precedenza “inviati”) al STS.
Il testo del menzionato art. 10-bis è il seguente (n.d.a.: la sottolineatura è nostra):
Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari 1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. |
Ne consegue che le fatture emesse per (talune) prestazioni sanitarie devono essere emesse, per il 2019, in formato cartaceo o analogico. In altre parole, la disposizione prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS.
Diversamente, salvi i casi di soggettivi esoneri (es. contribuenti minimi/forfettari), dovrà essere emessa fattura in formato elettronico nel caso di prestazioni di altro genere (NON sanitarie) es. consulenze, corsi, vendita cespiti, affitti strutture, ecc..
Nella tavola che segue abbiamo sintetizzato i concetti che si ricavano dalla lettura della disposizione in esame.
Divieto di emissione della fattura elettronica |
Possibilità/obbligo di emissione della fattura elettronica |
Operazioni sanitarie i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria (si tratta, dunque, di fatture emesse a persone fisiche “privati” relative a spese che possono essere dedotte / detratte nella dichiarazione dei redditi (mod. 730 / mod. UNICO) |
Contribuenti in regime dei minimi/forfettari per prestazioni che non sono da indicare al STS |
La nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati (è il caso del paziente che faccia diretta richiesta di NON fare comunicazione al STS)[2] |
Tutti i contribuenti per prestazioni diverse da quelle da comunicare al STS |
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Prestazioni, anche sanitarie, effettuate a soggetti diversi dalle persone fisiche, i cui dati non vanno inviati al STS (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro) |
Nella tavola successiva riepiloghiamo ulteriormente gli obblighi documentali:
Tipologia di fattura emessa:
Fornitore |
Cliente |
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Soggetto in regime ordinario |
Soggetto minimo / forfettario |
Privato consumatore |
Pubblica amministrazione |
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Soggetto in regime ordinario che effettua operazioni comunicate al STS |
FE |
FE |
analogica |
FE |
Soggetto in regime ordinario che effettua operazioni che non vanno comunicate al STS |
FE |
FE |
FE |
FE |
Soggetto in regime dei minimo o in regime forfettario |
analogica |
analogica |
analogica |
FE |
Quanto alla compatibilità della disposizione con la normativa in tema di protezione dei dati personali (cd. privacy), si osserva che – per effetto dell’art. 1, co. 53 e 54, della legge di bilancio 2019 – i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni:
- per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
- ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Salute e della Pubblica Amministrazione, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.
Per completezza di trattazione, quanto all’imposta di bollo l’Agenzia delle entrate – nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web – ha affermato che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche[3] si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014.
Continua il testo della FAQ, affermando che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato D.P.R. 642/1972. I soggetti che emettono sia fatture elettroniche sia fatture analogiche dovranno adottare diverse modalità di assolvimento dell’imposta, rispettivamente:
- secondo le disposizioni del D.M. 17.6.2014 (F24 in unica soluzione);
- secondo le disposizioni del D.P.R. 642/1972 (autorizzazione al bollo virtuale o apposizione del contrassegno cartaceo).
Invero, il D.M. 28.12.2018 ha modificato le regole (modalità di versamento) e le scadenze (ogni trimestre solare) di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
***
[1] Si rammenta che, quanto all’ambito soggettivo, l’invio dei dati al STS riguarda (art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014; art. 1, co. 949, lett. a), L. 208/2015; D.M. 1.9.2016):
- farmacie pubbliche e private / c.d. “parafarmacie”;
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate con il SSN);
- medici e odontoiatri;
- iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/1989;
- iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al D.M. n. 739/1994;
- iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al D.M. n. 740/1994;
- iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. n. 746/1994;
- ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, co. 7 e 13, D.Lgs. n. 46/1997;
- iscritti all’Albo dei veterinari.
La comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria è obbligatoria anche se non fosse richiesta l’emissione della fattura da parte del cliente ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 633/1972 e anche da parte degli operatori del settore sanitario che si avvalgono della dispensa da adempimenti (fatturazione e altri documenti fiscali, registrazione) per le operazioni esenti (di cui all’art. 10, D.P.R. 633/1972) ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 633/1972. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni assistenziali rese da ONLUS, in quanto – ai sensi del medesimo art. 36-bis, D.P.R. 633/1972 – il contribuente non può essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta di cui all’art. 10, numeri 18) e 19) (rispettivamente attività di: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali).
Su quest’ultimo punto, si evidenzia che la ris. Agenzia delle Entrate 7/E/2018 ha precisato che, pur in presenza della dispensa per operazioni esenti, la richiesta del documento da parte del cliente determina l’obbligo di trasmissione dei dati al STS, mentre in assenza di richiesta i dati della prestazione sanitaria non verranno trasmessi al STS).
[2] La legge di bilancio modifica l’art. 10-bis, D.L. 119/2018 prevedendo non semplicemente un esonero, ma un sostanziale divieto di emissione della fattura elettronica nel caso di specie. Sebbene, infatti, siano state accolte con favore, dal Garante della privacy, le novità apportate al D.L. 119/2018 dalla legge di conversione (L. 17.12.2018 n. 136), e, in modo particolare, le disposizioni di semplificazione concernenti gli operatori sanitari, l’Autorità, nel Provv. 20.12.2018 n. 511, aveva sottolineato come, proprio in tale ambito, sarebbero potute permanere notevoli criticità. L’esonero (e non il “divieto”), previsto per il solo 2019, non avrebbe operato, infatti, per i soggetti che avessero erogato prestazioni sanitarie non trasmesse attraverso il sistema Tessera Sanitaria per l’opposizione degli interessati. Ciò avrebbe paradossalmente condotto all’invio al Sistema di Interscambio dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate. Per questo motivo l’Autorità aveva ingiunto all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché “in nessun caso” fosse emessa una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”.
[3] Pari a euro 2,00 qualora in fattura siano esposti importi non assoggettati ad IVA siano superiori a euro 77,47.
Claudio Sabbatini
22 gennaio 2019