L’Agenzia delle Entrate, preso atto delle disposizioni della legge di Bilancio 2019, che contiene disposizioni che esprimono norme d’interpretazione autentica, dovrà annullare in autotutela gli avvisi di liquidazione sub iudice. A seguito dell’esercizio del potere di autotutela verrà meno la materia del contendere e il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del giudizio
L’art. 1, c. 87, lett. a), della legge n. 205/2017 e l’art. 1, comma 1084, della legge di Bilancio 2019 sono, anche da un punto di vista sostanziale, disposizioni che esprimono norme d’interpretazione autentica. Il fisco, preso atto che le disposizioni in esame sono di interpretazione autentica dovrà, di conseguenza, annullare in autotutela gli avvisi di liquidazione sub iudice.
A seguito dell’esercizio del potere di autotutela verrà meno la materia del contendere e il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del giudizio.
Legge d’interpretazione autentica
La funzione della legge d’interpretazione autentica è quella di dichiarare il senso di norme preesistenti al fine di rimediare sia a interpretazioni giurisdizionali diverse sia a eventuali incertezze interpretative.
Le leggi interpretative, dirette a chiarire il significato di norme previdenti, finiscono per attribuire a leggi anteriormente emesse un significato eventualmente sfuggito ai contribuenti e agli esperti.
La legge d’interpretazione autentica si integra con la disposizione che interpreta ma non la sostituisce; la disciplina da applicare al caso singolo va desunta dalla congiunta vigenza della disposizione interpretata e della disposizione interpretativa.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (vd., tra le altre, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994 e l’ordinanza n. 480 del 1992).
E’ ammissibile, ai sensi dell’articolo 11 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), quella legge di interpretazione autentica che presuppone il contenuto non in equivoco della norma interpretata e la riconducibilità dell’esegesi prescelta dal legislatore a una delle alternative prima ammissibili.
Il dettato della norma interpretativa deve ridurre univocamente e non eccedere la portata precettiva teorica della disposizione precedente.
La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) è legge di interpretazione autentica dell’art. 20 del dpr 131/1986
Il comma 1084 dell’ articolo 1 della legge di bilancio 2019 statuisce che “L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), con l’interpretazione autentica dell’art. 20 del dpr 131/1986, vuole eliminare l’incertezza interpretativa e azzerare la notevole mole di contenzioso in tema di imposta di registro, fermo restando il limite dei rapporti esauriti.
La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti.
Il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto.
Vicenda normativa
Il conferimento d’azienda e la successiva cessione delle quote di partecipazione veniva riqualificata, proprio utilizzando l’