Il trasferimento delle aziende può avvenire in diversi modi: una modalità tipica è costituita dal conferimento, che consiste, in sostanza, nel passaggio di mano del complesso aziendale a favore di una società, che in cambio trasferisce al conferente le proprie partecipazioni. Rispetto al regime ordinario di tassazione relativo ai conferimenti di aziende in regime di neutralità fiscale rappresenta un regime speciale e derogatorio… Analisi dell’articolo 176 del TUIR
Il conferimento d’azienda – Aspetti generali
Il trasferimento delle aziende può avvenire in diversi modi.
Prima di approfondire il caso particolare del conferimento neutrale, esaminiamo il conferimento in generale, che consiste, in sostanza, nel passaggio di mano del complesso aziendale a favore di una società, che in cambio trasferisce al conferente le proprie partecipazioni.
In questo modo, la proprietà diretta dell’azienda o del ramo aziendale si “trasforma”, per il conferente, nella proprietà delle partecipazioni (azioni / quote), cioè di un bene di secondo grado in luogo di quello di primo grado precedentemente posseduto.
Si rammenta che i conferimenti di aziende (così come quelli di beni, opere, servizi) possono riguardare sia una società che contestualmente viene ad esistenza, per effetto del conferimento effettuato dai soggetti che ne divengono soci, sia – in un momento successivo – un soggetto societario già esistente, che, ricevendo l’azienda (od altri asset) dal conferitario, gli attribuisce le proprie partecipazioni.
Il conferimento può avere ad oggetto un’azienda, cioè il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555, c.c.), composto dei beni materiali e immateriali strumentali all’esercizio dell’impresa (compresi i rapporti obbligatori).
Profili civilistici del conferimento d’azienda
Il conferimento d’azienda non è disciplinato in quanto tale nel codice civile, i cui artt. 2342-2345 prevedono tuttavia specifiche regole riferite al conferimento di singoli beni (tra i quali spicca la stima dei beni stessi da parte di un perito nominato dal Tribunale).
Per potersi configurare come cessione – o conferimento – d’azienda, l’operazione può anche non riguardare l’intero complesso aziendale, ma il complesso delle attività cedute deve comunque essere sufficiente all’esercizio di impresa (così da porre in essere la cessione di un ramo d’azienda).
Il conferimento è riconducibile, in tale accezione, a un’operazione mediante la quale un compendio aziendale funzionante è trasferito da un’impresa ad un’altra impresa, già costituita o sorta contestualmente al conferimento; se si tratta dell’unica impresa della conferente, o se sono conferite tutte le aziende detenute, la conferente può permanere in vita come società finanziaria, limitando la propria attività alla gestione delle partecipazioni ricevute.
La “remunerazione” di tale “apporto” consiste in azioni (o quote) della società conferitaria.
Il conferimento d’azienda comporta un trasferimento di beni dalla società conferente alla conferitaria senza che la società conferente si estingua o perda la propria individualità: ciò anche perché, diversamente da quanto accade per fusioni e scissioni, il conferimento ha natura di operazione relativa ai beni e non ai soggetti.
Cosa è “azienda”?
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555, c.c.), e si compone dei beni materiali e immateriali strumentali all’esercizio dell’impresa (compresi i rapporti obbligatori).
Per potersi configurare come cessione – o conferimento – d’azienda, l’operazione può anche non riguardare l’inte