Mentre il pagamento del debito con il fisco, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 74/2000 innovate con effetto decorrente dal 2016, dà luogo ad esimenti ai fini delle sanzioni penali tributarie, le procedure deflattive del contenzioso – tra le quali rientra l’accertamento con adesione – non generano un automatico effetto di riduzione o cancellazione della punibilità penale
Mentre il pagamento del debito con il fisco, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 74/2000 innovate con effetto decorrente dal 2016, dà luogo ad esimenti ai fini delle sanzioni penali tributarie, le procedure deflattive del contenzioso – tra le quali rientra l’accertamento con adesione – non generano un automatico effetto di riduzione o cancellazione della punibilità penale.
Nell’ambito del procedimento penale, inoltre, l’adesione eventualmente perfezionata non assume una particolare rilevanza nemmeno ai fini probatori, dato che il giudice non è vincolato, nella determinazione dell’imposta evasa, dal quantum concordato a seguito del procedimento di adesione. La questione è stata al centro di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 51038 del 9.11.2018).
In particolare, il contenzioso aveva riguardato un provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria nei confronti di un contribuente che si era reso responsabile di “omessa dichiarazione” al di sopra della soglia di rilevanza penale.
Si trattava quindi di un procedimento cautelare (indipendente rispetto al processo riguardante la fattispecie di omessa dichiarazione), nel quale il contribuente ha veste di “indagato” e non di “imputato”, e cercava di far valere gli effetti dell’adesione perfezionata con l’Agenzia delle Entrate per ottenere la rideterminazione del valore del sequestro preventivo dei propri beni. L’istanza di riduzione era stata originariamente presentata al GIP del Tribunale di Velletri, con successivo appello al Tribunale di Roma.
La dichiarazione omessa
L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, innovato dall’art. 5 del D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 (“decreto sanzioni”), prevede per l’ipotesi di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IVA la reclusione di durata compresa tra 1 anno e 6 mesi e 4 anni (la pena previgente era da 1 a 3 anni).
Allo stesso tempo è stata elevata la soglia di punibilità, che scatta quando l’imposta evasa è superiore a 50.000 euro (rispetto ai precedenti 30.000 euro).
Il comma 1-bis dell’articolo prevede il reato di omessa dichiarazione del sostituto di imposta che punisce, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione del sostituto di imposta (modello 770), quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.
Per entrambi i reati previsti dall’art. 5 (dichiarazione “propria” omessa e dichiarazione del sostituto omessa), i limiti massimi di pena – superiori a 3 anni – consentono, ex art. 280 c.p.p., l’applicazione di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere (arresti domiciliari, divieto di