Figli a carico: in aumento la soglia reddituale delle detrazioni

A decorrere dal prossimo 1 gennaio 2019 è stato previsto un aumento della soglia reddituale dei lavoratori per poter considerare i figli fiscalmente a carico. La novità riguarda esclusivamente i figli che abbiano un’età anagrafica non superiore ai 24 anni. In termini pratici la soglia reddituale passerà dagli attuali 2.840,51 a 4.000 euro; nulla è stato innovato, invece, per i figli con età anagrafica superiore ai 24 anni, per i quali vige ancora il limite di 2.840,51 euro

Figli a carico: in aumento la soglia reddituale delle detrazioniPer effetto dell’art. 1, comma 252 e 253 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2019, e quindi dal periodo d’imposta 2019, è previsto un aumento della soglia reddituale dei lavoratori per poter considerare i figli fiscalmente a carico.

La novità – che s’inserisce con l’aggiunta di un ulteriore periodo all’art. 12, comma 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR) – riguarda esclusivamente i figli che abbiano un’età anagrafica non superiore ai 24 anni.

In termini pratici la soglia reddituale passerà dagli attuali 2.840,51 a 4.000 euro; nulla è stato innovato, invece, per i figli con età anagrafica superiore ai 24 anni, per i quali vige ancora il limite di 2.840,51 euro.

Aumento delle detrazioni nella Legge di Bilancio 2018

Al fine di abbattere l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il TUIR (DPR n. 917/1986) all’art. 13 permette ai lavoratori di poter godere delle cosiddette detrazioni per carichi di famiglia, che includono al comma 1, lett c) anche le detrazioni per figli.

Tali detrazioni sono riconosciute mensilmente in busta paga da parte del datore di lavoro (sostituto d’imposta), purché il lavoratore manifesti formalmente di averne diritto, mediante la presentazione di un apposito modulo che viene compilato generalmente all’atto dell’assunzione. In alternativa, il lavoratore può farne richiesta direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, mediante la presentazione del modello “Redditi” o “730”.

Da notare che non è più necessario per i lavoratori dipendenti e pensionati presentare con cadenza annuale la comunicazione dei dati relativi alle detrazioni per familiari. Ciò in relazione al fatto che attualmente l’obbligo sussiste esclusivamente in caso di eventuale variazione dei dati tali da incidere sulle condizioni di spettanza.

Importo detrazioni figli a carico

Come appena accennato, le detrazioni per figli a carico sono disciplinate dall’art. 12, comma 1, lett. c) del DPR n. 917/1986, che ne stabilisce l’importo riconosciuto a ciascun lavoratore. Per poter determinare l’importo delle detrazioni spettanti, occorre prendere in considerazione molteplici fattori tra cui:

    • il reddito complessivo del lavoratore;
    • l’età dei figli;
    • il numero di figli;
    • la presenza di figli disabili.

In via generale, la legge prevede che per ciascun figlio spetta una detrazione teorica pari a 950 euro. Tale importo, però, può essere soggetto ad aumenti in specifici casi, come indicato di seguito:

    • per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni, la detrazione è di 220 euro (anziché 950 euro);
    • per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992, spetta una maggiorazione di 400 euro (950 euro + 400 euro = 1350 euro);
    • per le famiglie numerose, che abbiano più di 3 figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro da suddividere al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

In quest’ultimo caso:

    • se il reddito complessivo supera il limite oltre il quale le ordinarie detrazioni per figli a carico non spettano più, la famiglia numerosa perde anche la detrazione di 1.200 euro;
    • se invece l’imposta lorda calcolata prima di sottrarre la detrazione per famiglie numerose è inferiore a 1.200 euro, l’importo che non può essere portato in detrazione per incapienza viene convertito in un credito d’imposta che può essere recuperato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Calcolo detrazioni figli a carico

Gli importi su illustrati rappresentano le detrazioni teoriche, ossia dei valori di riferimento che potrebbero discostarsi dalle detrazioni effettivamente applicate in dichiarazione dei redditi. Infatti, come accennato, ai fini del calcolo preciso delle detrazioni dei figli a carico occorre tenere in considerazione il reddito percepito e le modalità con le quali i genitori decidono di ripartire le detrazioni.

Sul punto, l’art. 12, co. 1, lett. c) del DPR 917/1986 prevede che la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 95.000 euro, al netto del reddito complessivo, e 95.000 euro, mentre in presenza di più figli l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Facciamo un esempio. SI ipotizza che un lavoratore abbia un reddito complessivo di 35.000 euro e un figlio minore di 3 anni. In tal caso, la detrazione teorica spettante è di 1.220 euro. Utilizzando la formula appena enunciata avremo:

    • 1.220 x [(95.000 – 35.000) / 95.000];
    • 1.200 x [60.000/95.000];
    • 1.220 x 0,63157 = 770,53 euro (detrazione reale).

È bene sottolineare che laddove il lavoratore avesse avuto più di un figlio a carico, si sarebbe dovuto aggiungere all’importo di 95.000 euro ulteriori 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo.

Detrazioni figli a carico in caso di separazione

Particolare è il caso in cui i genitori siano separati legalmente o abbiano cessato oppure sciolto il matrimonio. In tali casi, la legge prevede che:

    • se i genitori non raggiungono un accordo, la detrazione per figli a carico spetta al genitore a cui sono stati affidati i figli;
    • se invece il giudice ha optato per l’affidamento congiunto o condiviso, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50%.

Laddove uno dei due genitori non possa fruire della detrazione spettante, per il superamento dei limiti di reddito, la detrazione spetta al 100% all’altro genitore, il quale è obbligato poi a riversare all’altro genitore affidatario il 50% della detrazione in caso di affidamento congiunto.

Se invece l’altro genitore non è presente e non ha riconosciuto il figlio o i figli, o se si è separato legalmente e i figli sono adottati, affidati o affiliati al solo contribuente che non è coniugato o separato successivamente, la detrazione per il primo figlio è pari a 750 euro purché conviva con il contribuente o riceva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spettante è pari al rapporto tra 80.000 euro, al netto reddito complessivo percepito, e 80.000 euro.

Si ricorda, altresì, che se entrambi i genitori lavorano, e intendono godere della detrazione per figli carico, la regola generale prevede che il beneficio fiscale spetti a chi ha il reddito più alto.

Novità detrazioni figli a carico

L’art. 1, co. 252 e 253 della L. n. 205/2017, che integra la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia contenuta nell’art. 12, comma 2, DPR n. 917/1986 (cd. TUIR), stabilisce che a decorrere dal periodo d’imposta 2019, un figlio può essere considerato fiscalmente a carico se:

    • non supera i 4.000 euro di reddito, nel caso in cui non abbia un’età superiore ai 24 anni;
    • non supera i 2.840,51 euro di reddito, nel caso in cui abbia un’età superiore ai 24 anni.

Restano ferme le altre regole appena evidenziate per il calcolo specifico – nel singolo caso – della detrazione spettante.

Antonella Madia

18 dicembre 2018