IRPEF: aumentano le detrazioni per i figli a carico

una delle poche buone notizie fiscali per i contribuenti è che dal 2013 aumentano le detrazioni per i figli a carico: ecco come si calcolano le nuove detrazioni

Il parlamento ha apportato rilevanti modifiche alla legge di stabilità per il 2013 rispetto alla prima versione elaborata dal governo, abrogando tutte quelle disposizioni che più avevano fatto discutere. Ci si riferisce, in particolare:

  • alla rimodulazione di alcune detrazioni per i redditi superiori a € 15.000;

  • all’introduzione di una franchigia di € 250 per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF;

  • all’introduzione di un tetto massimo di detraibilità ad € 3.000 per alcune detrazioni;

  • all’aumento di un punto percentuale dell’IVA ridotta ( del 10%) applicata su determinati beni di consumo.

Oltre all’abrogazione delle suddette disposizioni, la versione definitiva della Legge di Stabilità 2013 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un generale aumento per le detrazioni IRPEF per i figli a carico con l’effetto che:

  • la detrazione “teorica” per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3, passa dagli attuali € 800 ad € 950;

  • la detrazione “ teorica” per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, passa da € 900 ad € 1.220.

Cambia, anche, la misura dell’ulteriore maggiorazione (da aggiungere ai suddetti importi teorici) spettante per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che passa dagli attuali € 220 al maggiore importo di € 400.

Come osservato, i suddetti importi sono definiti “teorici” nel senso che devono essere parametrati al reddito complessivo del contribuente beneficiario della detrazione in commento. Nello specifico, per un solo figlio a carico, il legislatore ha previsto, ai fini della corretta individuazione della detrazione, l’applicazione della seguente formula:

 

Detrazione spettante= detrazione teorica * [ (€ 95.000 – reddito complessivo del contribuente)/ € 95.000]

Per fare un esempio, si ipotizzi un contribuente con un figlio a carico di due anni (non portatore di handicap) e un reddito complessivo IRPEF pari ad € 30.000. La misura della detrazione prevista – ante le modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 – ammonta ad € 615,79:

900 *[ ( € 95.000 – € 30.000) / € 95.000].

Per effetto, invece, delle modifiche apportate dal legislatore, dal 1 gennaio 2013, la detrazione spettante ammonterà ad € 834,74:

1.220 *[ (€ 95.000 – € 30.000) / € 95.000] .

 

Più articolato risulta essere il calcolo da effettuare nel caso di più figli a carico. La formula da applicare per l’individuazione della detrazione effettiva sarà così determinata:

Detrazione spettante = (detrazione teorica primo figlio + detrazione teorica per ogni figlio successivo al primo) * [ ( € 95.000 + 15.000 (maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)) – reddito complessivo del contribuente] / [€ 95.000 +15.000 ( maggiorazione aggiuntiva per ogni figlio successivo al primo)]

 

Per fare un esempio, si ipotizzi il caso di un contribuente con un reddito di € 70.000 e con tre figli a carico di cui uno di due anni d’età (disabile) e gli altri rispettivamente di cinque e otto anni (non portatori di handicap). La misura della detrazione prevista – ante le modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 – ammonta ad € 1.360:

[(€ 900+ € 220) + € 800 + € 800)] * [( € 95.000+ 15.000*3) – € 70.000]/ (€ 95.000 + € 15.000*3)

 

Per effetto, invece, delle modifiche apportate dal legislatore, dal 1 gennaio 2013, al contribuente spetterà una detrazione pari ad € 1.760:

[(€ 1.220+ 400) + € 950 +€ 950)] * [( € 95.000+ (15.000*3)] – € 70.000]/[(€ 95.000 + € 15.000*3)]

 

Resta fermo che, qualora il figlio non risulti a carico per l’intero anno, la detrazione, come sopra calcolata, dovrà essere parametrata ai mesi in cui lo stesso risulta a carico. Peraltro, la detrazione in parola spetta a prescindere dall’ età anagrafica del figlio a carico, ovvero dal fatto che quest’ultimo sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori: tale soggetto potrebbe, quindi, risiedere anche all’estero.

Per poter usufruire delle detrazioni in commento è necessario,inoltre, che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) superiore ad € 2.840,51, comprensivo anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.

Restano confermate le vigenti regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico. In particolare:

  • in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuire la stessa interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;

  • in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50%, ovvero attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;

  • in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Infine, si segnala che nulla cambia per quanto riguarda l’ulteriore detrazione di € 1.200, prevista a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, la quale:

  • si aggiunge alle detrazioni appena descritte;

  • non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa;

  • non spetta se il contribuente, pur avendo quattro figli a carico, ha un redito complessivo troppo elevato, che non consente il riconoscimento della detrazione ordinaria.

 

14 gennaio 2013

Sandro Cerato