Con recente messaggio l’INPS comunica l’elaborazione degli F24 per il pagamento delle aliquote contributive a carico degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti; i moduli saranno disponibili nel cassetto previdenziale
Il Messaggio INPS n. 4340 dello scorso 21 novembre 2018 comunica l’elaborazione degli F24 per il pagamento delle aliquote contributive a carico degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti; proprio in considerazione alle medesime aliquote, il messaggio fa riferimento alla Circolare n. 27/2018 la quale specifica le aliquote valide per l’anno 2018.
L’elaborazione degli F24 per artigiani e commercianti
Nell’anno 2018 sono definitivamente aumentate le aliquote contributive per artigiani e commercianti a seguito dell’articolo 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011 – convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 – il quale prevedeva che a partire dal primo gennaio 2012 le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti fossero incrementate di 1,3 punti percentuali, e successivamente di 0,45 punti percentuali per ciascun anno, fino al raggiungimento del livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alla gestione autonoma dell’INPS.
Ebbene, a seguito della Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 – la quale aveva specificato le aliquote contributive per l’anno 2018 – il Messaggio dello scorso 21 novembre 2018 n. 4340 ha ulteriormente comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, con conseguente predisposizione dei modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta.
I modelli F24 saranno disponibili in versione precompilata nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, entrando nella sezione “Posizione assicurativa”, “Dati del modello F24”, dove sarà possibile consultare anche una sintesi di tutti gli importi dovuti e le relative scadenze e causali di pagamento.
L’INPS ha previsto inoltre un alert via e-mail che sarà inviato ai titolari di posizione assicurativa ovvero agli intermediari delegati.
Aliquote per la gestione artigiani e commercianti
Proprio in relazione a quanto detto finora, è opportuno riepilogare quanto chiarito da parte dell’INPS con la Circolare INPS n. 27/2018, la quale chiarisce come a partire dal 2018 è stato raggiunto il livello del 24% di contribuzione per gli iscritti alla gestione autonoma INPS, al quale va aggiunto uno 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva da parte degli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, istituita a scopo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (prorogata fino al prossimo 31 dicembre 2018).
Inoltre, per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti è previsto un contributo per le prestazioni di maternità nella misura di euro 0,62 mensili, mentre per i soggetti iscritti alla medesima gestione i quali abbiano più di 65 anni di età e che siano già pensionati presso le gestioni dell’istituto, anche per l’anno 2018 si avrà la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
La contribuzione dovuta
Volendo più approfonditamente riepilogare l’ammontare della contribuzione, per:
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- artigiani di qualunque età, e coadiuvanti o coadiutori di età superiore a 21 anni, l’aliquota è fissata al 24%, mentre per coadiuvanti o coadiutori di età inferiore a 21 anni, l’aliquota è fissata al 21%;
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- commercianti di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori con età superiore a 21 anni – compreso il contributo aggiuntivo dello 0,09% – l’aliquota è fissata al 24,09%, mentre è fissata al 21,9% per coadiuvanti e coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Va ricordato inoltre che in relazione a quanto stabilito con Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 – sulla base di quanto rilevato dall’ISTAT circa l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati – è stato stabilito il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali, che si attesta a euro 15.710,00.
Si ricorda inoltre che ai sensi della Legge n. 438/92 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
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- è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
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- è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2018, ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019);
cosicché qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo che dovrà essere corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Antonella Madia
3 dicembre 2018