Comunicazione LIPE: il modello approvato dall'Agenzia Entrate

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (trimestrale o mensile) per il terzo trimestre 2018 è in scadenza il prossimo 30 novembre 2018 e, al fine dell’adempimento, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Secondo le istruzioni che accompagnano il modello viene precisato che se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni IVA riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti e che non è prevista la tipologia di “comunicazione integrativa ovvero correttiva”

 

vedi aggiornamento: Comunicazione Li.Pe. secondo trimestre 2019: scade il 16 settembre

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Premessa generale

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (trimestrale o mensile) per il “terzo trimestre 2018” è in scadenza il prossimo 30 novembre 2018 e, al fine dell’adempimento, come noto, deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale n. 62214 del 21 marzo 2018.

Nota: la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva ha la finalità di contrastare il fenomeno della “evasione da riscossione” (si rammenta che in data 23 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha disposto con uno specifico provvedimento l’invio di comunicazioni ai contribuenti che non hanno presentato le LIPE pur in presenza di fatture da loro emesse e indicate negli spesometri dei loro clienti).

Secondo le istruzioni che accompagnano il modello viene precisato che se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni IVA riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti e che non è prevista la tipologia di “comunicazione integrativa ovvero correttiva”.

Nel rispetto della “risoluzione 104/E/2017” le istruzioni ricordano inoltre che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, “sostitutiva” della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva mentre, successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella “dichiarazione annuale”.

L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre nel quadro VP (contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva) ma sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

SOGGETTI ESCLUSI DALL’ADEMPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE LIPE

Per espressa previsione normativa non sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero

 

Nota: non sono tenuti pertanto all’effettuazione dell’adempimento i seguenti soggetti:

1)  soggetti che effettuano solo operazioni esenti (ad esempio il medico, le banche e le assicurazioni, i promotori finanziari e i subagenti assicurativi).

2) i contribuenti minimi/forfettari.

3) Produttori agricoli “esonerati” (volume d’affari del 2016 inferiore ai 7.000 euro e maggiore 2/3 cessioni prodotti di cui alla tabella A/I):

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (es: discoteche):

Associazioni in regime di Legge n. 398/91;

Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva);

Impresa individuale che ha concesso in locazione l’unica azienda;

soggetti non residenti con Partita IVA in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva.

4) Contribuente che non effettua operazioni: la comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

5) curatori fallimentari e commissari liquidatori: devono presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

6) Soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia: devono provvedere alla comunicazione anche i Soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva).

 

DATI DA INDICARE NEL MODELLO: LA GESTIONE PRATICA

Frontespizio

Nel Frontespizio della comunicazione vanno indicati i dati identificativi del contribuente e dell’impegno alla presentazione del modello ovvero:

– l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce;

– la partita IVA del contribuente;

– il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.

Nota:  si rammenta che l’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento) .

Oltre alla propria comunicazione, l’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”.

 

 

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VP

Il quadro VP contiene i dati relativi alla liquidazione IVA ovvero l’ammontare delle operazioni attive e passive, l’IVA esigibile, l’IVA detratta, l’IVA dovuta o a credito, i debiti o i crediti del periodo precedente, i versamenti auto UE, i crediti di imposta, gli interessi trimestrali, l’acconto dovuto e l’IVA da versare.

 

RIGO VP1

Comunicazione LIPE 3° trimestre 2018

 

Il contribuente deve indicare nei campi 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione.

Il campo 3 del rigo VP1 va barrato solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura).

Il campo 4 del rigo VP1 deve essere compilato in presenza di eventi eccezionali (disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali indicando il codice 1 dai soggetti esercenti attività imprenditoriali, commerciali e artigianali e di libera professione che si sono opposti a richieste di natura estorsiva ovvero il codice 9 per tutti gli altri eventi eccezionali).

Il nuovo campo 5 del rigo VP1 deve essere invece barrato nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito IVA.

 

Nota: i contribuenti con liquidazioni IVA mensili dovranno compilare un quadro VP per ciascun mese del trimestre mentre i soggetti trimestrali dovranno compilare solo un modello contenente appunto i dati trimestrali.

I contribuenti che invece adottano contabilità separate, qualora le stesse siano soggette a periodicità diverse di liquidazione IVA, dovranno presentare la comunicazione con quadro VP distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni IVA (nel caso di esercizio di una attività con IVA mensile e l’altra con IVA trimestrale occorre pertanto presentare quattro quadri VP).

Se invece le contabilità separate sono soggette alla stessa periodicità di liquidazione IVA occorre presentare la comunicazione riepilogando nel quadro VP (mese o trimestre) tutte le attività esercitate.

Una menzione particolare merita la nuova casella 5 del rigo VP1 operazioni straordinarie” che, come detto, va barrata in presenza di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni (fusione, scissione, cessione d’azienda, conferimento d’azienda, ecc.)  nel caso in cui:

1) il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica;

2) il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 “Credito anno precedente” una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria;

3) se, a seguito dell’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

 

RIGO VP 2

Comunicazione LIPE 3° trimestre 2018

 

Nel rigo VP2 va riportato l’ammontare complessivo (al netto dell’IVA) delle operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA (in via generale si applicano le regole previste per la compilazione della Dichiarazione IVA).

 

Nota:  va indicato l’imponibile di tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, registrate o soggette a registrazione, rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni con IVA “ad esigibilità differita”; le operazioni escluse da Iva per carenza di territorialità (fatturate ex art. 21 c. 6-bis DPR 633/72)  e le operazioni soggette a reverse-charge; le operazioni esenti e in regime del margine e le operazioni Intra/esportazioni (vanno indicate anche le operazione effettuate in regime di split-payment nei confronti degli Enti Pubblici) .

Non vanno indicate nelle operazioni attive le integrazioni effettuate nel registro delle vendite a titolo di acquisti INTRA e operazioni di integrazione acquisti in reverse charge (per chiarezza le operazioni che vanno indicate nel quadro VJ della dichiarazione IVA).

 

RIGO VP 3

Comunicazione LIPE 3° trimestre 2018

Nel rigo VP3 va riportato l’ammontare complessivo delle operazioni passive registrate al netto di IVA (si applicano le regole valide per la compilazione della Dichiarazione IVA).

 

Nota: va indicato l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti all’interno, intra- comunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, gli acquisti di rottami, gli acquisti dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi o forfetario, gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Le operazioni di rettifica della detrazione dell’Iva (pro rata di detraibilità, ventilazione non vanno considerate nella Comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre (il calcolo definitivo dell’Iva a debito sarà effettuato solo in Dichiarazione annuale Iva).

 

RIGHI VP 4 E VP 5

Comunicazione LIPE 3° trimestre 2018

 

Nel rigo VP4 va riportato l’ammontare dell’IVA a debito esigibile nel periodo di riferimento comprensivo dell’IVA della quale il contribuente è debitore per effetto del meccanismo del reverse charge ovvero di autofattura; nel rigo VP5 va invece, indicato l’ammontare dell’IVA detratta sugli acquisti e sulle importazioni (compresa l’IVA relativa all’integrazione del reverse charge ovvero di autofattura).

I cessionari/committenti che applicano tenuti al pagamento dell’IVA per effetto del meccanismo dello “split payment” devono considerare l’imposta nell’apposito campo.

Le nuove istruzioni precisano anche che il credito derivante dalla rettifica della detrazione per effetto di passaggio dal regime agricolo speciale a quello normale deve essere indicato nel rigo VP5.

 

RIGHI VP6 – VP7

Nel campo 1 va riportato l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva ovvero al campo 2 se la differenza è negativa.

Nel rigo VP7 va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore ad euro 25,82.

 

RIGO VP8

Va indicato l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza prendere a riferimento i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Nota: in tale rigo occorre indicare l’IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (precedente mese o trimestre) al netto dei crediti richiesti a rimborso e/o compensazione tramite il modello IVA TR a prescindere dall’utilizzo del credito in compensazione verticale e/o orizzontale.

 

RIGO VP9

Va indicato l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del Decreto Legislativo n.241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla “dichiarazione annuale dell’anno precedente”, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

 

Nota: si rammenta che il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica.

Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche (il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9).

Se il contribuente intende “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

 

RIGO VP10

Nel presente rigo occorre indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intra-comunitario.

 

RIGO VP11

Va indicato l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento (sono esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24).

 

RIGO VP12

I contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali devono indicare l’ammontare degli interessi dovuti pari all’1%.

 

RIGO VP13

Deve essere indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.

Nota:  nel nuovo modello di comunicazione è stata introdotta la casella “ metodo” che deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA ovvero:

“1” storico;

– “2” previsionale;

– “3” analitico-effettivo;

– “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.(il rigo VP13 è stato praticamente allineato alle indicazioni del quadro VH della dichiarazione IVA).

 

 

TABELLA DELLE PRINCIPALI VOCI DA RIPORTARE O DA ESCLUDERE DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA LIQUIDAZIONE IVA  

TIPOLOGIA OPERAZIONE

DESCRIZIONE OPERAZIONE

INCLUSIONE NELLA COMUNICAZIONE

Operazioni attive e passive imponibili

Aliquota IVA 4% – 5% – 10% – 22%

     SI

Operazioni attive non imponibili

art. 8, c.1 lett. c) DPR 633/72 (esportatori abituali)

– art. 8 lett. a)

– lett. b) DPR 633/72 (esportazioni dirette o triangolari)

– art. 9 DPR 633/72 (Servizi internazionali)

– art. 71 DPR 633/72 (San Marino e Città del Vaticano)

– art. 41 DL 331/1993 (vendite intracomunitarie)

 

     SI

 

Operazioni attive imponibili soggette a Reverse Charge

art. 74, c.7-8 DPR 633/72 (rottami)

– Operazioni attive non soggette artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72

– Operazioni attive esenti art. 10 DPR 633/72

     SI

Operazioni attive in Split Payment

art. 17-ter DPR 633/72

     SI

Cessioni in Regime del margine (attive e Passive)

Art. 36 DL 41/95

     SI

Fuori Campo IVA

Art. 2 – 3 – 4 – 5 – 13 – 26 DPR 633/72

     NO

Operazioni attive escluse

 art.15

     NO

Operazioni passive non imponibili

art. 8, c.1 lett. c) DPR 633/72 (acquisti con lettera d’intento); Importazioni

     SI

Operazioni passive soggette a Reverse Charge

art. 17, c.2 DPR 633/72; art. 17, c.6 lett. a)

– lett. a-ter DPR 633/72

     SI

Operazioni passive non imponibili Rottami

art. 74, c.7-8 DPR 633/72

     SI

Acquisti beni Intracomunitari

 art. 38 DL 331/1993

     SI

Operazioni passive non soggette

Operazioni esenti (attive e Passive)

artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72

esenti art. 10

     SI

     SI

Acquisti fuori campo e acquisti con IVA assolta all’origine e operazioni IVA escluse

Art. 2 – 3 – 4 – 5 – 13 – 26 DPR 633/72; Art. 74, comma 1, DPR 633/72; art.15 DPR 633/72

     NO

 

 

Celeste Vivenzi

27 novembre 2018