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Facciamo chiarezza sulle prossime scadenze IVA (fino alla dichiarazione annuale) del 2019
La comunicazione dei dati delle Liquidazioni Iva del secondo trimestre 2019: la scadenza è il 16 settembre 2019
L’estate è trascorsa veloce. Professionisti ed operatori, appena rientrati nelle sedi e negli studi sono già alle prese con le prime scadenze. Neppure il tempo di respirare ed il “calendario fiscale” scandisce le ore ed i minuti inesorabilmente.
Una delle prime scadenze è rappresentata dalla comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni Iva relative al periodo aprile – giugno 2019 i cui termini di versamento sono scaduti, per i contribuenti trimestrali, entro il 20 agosto scorso.
L’obbligo in questione riguarda anche i contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile relativamente alle liquidazioni ricadenti nel predetto arco temporale.
Scadenza Li.Pe 2019: la conferma del “Decreto crescita”
L’art. 12 – quater del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto crescita) ha stabilito in via definitiva che la comunicazione dei dati relativi al secondo semestre, dovrà essere inviata entro il 16 settembre 2019.
La scadenza è stata confermata anche perché non sussiste più alcun “accavallamento” con l’invio delle dichiarazioni dei redditi che, la cui scadenza era inizialmente prevista, per il giorno 30 settembre.
Il decreto in rassegna ha posticipato il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi al 30 novembre che quest’anno cade di sabato e, conseguentemente, l’adempimento dovrà essere eseguito il 2 dicembre prossimo.
La causa delle incertezze
A ben vedere le ragioni che hanno richiesto la conferma della scadenza contenuta nel citato D.L. n. 34/2019 hanno anche un’altra origine.
Inizialmente (l’anno scorso) la scadenza per l’invio dei dati delle liquidazioni era collegata all’ulteriore scadenza prevista per l’invio telematico dello spesometro.
A causa del rinvio della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 non era chiaro se la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni Iva fosse automaticamente rinviata.
Sul punto l’Agenzia delle entrate si è espressa negativamente ed ha confermato la data del 16 settembre.
Ora, però, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, lo spesometro è stato definitivamente abrogato.
Tuttavia, il “decreto crescita” ha confermato ancora una volta la data del 16 settembre per l’invio dei dati relativi alle liquidazioni Iva del periodo aprile – giugno (secondo trimestre) del 2019.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2019
Gli operatori hanno segnalato in più di un’occasione la scarsa utilità della trasmissione dei dati relativi all’ultimo trimestre aventi scadenza il 28 febbraio.
La predetta comunicazione anticiperebbe di soli due mesi (o anche meno) la trasmissione delle dichiarazioni Iva annuale.
Il D.L. n. 34/2019 ha così previsto l’esonero dall’obbligo di invio dei dati delle liquidazioni relative all’ultimo trimestre, qualora il contribuente anticipi la presentazione della dichiarazione Iva annuale entro la data del 28 febbraio.
In tale ipotesi la comunicazione dei dati delle liquidazioni rappresenterebbe un inutile adempimento in quanto l’Agenzia delle entrate sarebbe in grado di acquisire autonomamente i dati necessari per controllare l’effettuazione dei versamenti direttamente dalla dichiarazione annuale.
In tal modo sarebbe osservata la previsione di cui all’art. 252 par. 1, della direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri della UE di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive dei soggetti Iva entro il termine di due mesi dalla fine del periodo d’imposta.
L’anno 2020 è bisestile. Pertanto, l’invio delle dichiarazioni annuali Iva potrà essere effettuato entro il 29 febbraio, ma che coincide con il sabato. L’adempimento slitterà quindi ulteriormente alla data del 2 marzo 2020.
A cura di Nicola Forte
Mercoledì 4 Settembre 2019