Secondo il nuovo regime di tassazione degli utili con decorrenza 2018, basato sul presupposto dell’ormai superata distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate, sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26% nei confronti dei soci persone fisiche i dividendi, sia relativi a partecipazioni non qualificate, sia relativi a partecipazioni qualificate, distribuiti a partire dal 1 gennaio 2018 e formati con utili prodotti dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017
PREMESSA
L’Italia è il paese delle partite iva, laddove si è assistito ad una crescita esponenziale di micro attività, soprattutto nel mezzogiorno. Una risposta al grave problema della disoccupazione giovanile che ha determinato l’attuale presenza di circa 1 milione di società di capitali e 850 mila società di persone, con milioni di soci, collaboratori, addetti.
Accade sovente che le persone desiderose di intraprendere nuove iniziative, decidano di adottare modelli organizzativi tendenti a limitare le responsabilità personali; una spinta che il legislatore ha cercato di intercettare attraverso forme semplificate di società a responsabilità limitata.
Ciò nonostante il quadro normativo, fiscale, previdenziale non appare adeguato rispetto ai bisogni di tale imprenditorialità; una sostanziale difficoltà che in occasione della legge di bilancio 2018 ha ulteriormente reso complicato il quadro fiscale.
Tassazione dei dividendi da partecipazione
Il riferimento ricade sul nuovo regime di con decorrenza 2018, sul presupposto dell’ormai superata distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate.
Più precisamente sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26% nei confronti dei soci persone fisiche i dividendi sia relativi a partecipazioni non qualificate, sia relativi a partecipazioni qualificate distribuiti a partire dal 1 gennaio 2018 e formati con utili prodotti dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Quanto agli utili pregressi è previsto un meccanismo di salvaguardia: i dividendi distribuiti dal 1 gennaio 2018 relativi a partecipazioni qualificate formano reddito imponibile ai fini Irpef ed addizionale nella misura del:
- 40% se riferiti ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007
- 49,72% se riferiti ad utili prodotti da esercizio 2008 fino all’esercizio in corso al 31/12/2016
- 58,14% se riferiti ad utili prodotti da esercizio 2017 fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 (un solo anno)
Le diverse % hanno seguito l’andamento della tassazione Ires che nel 2016 era pari al 27,5% per poi scendere al 24% dal 2017
Dall’analisi del comma 1006 della L. 205 del 2017 contenente un’apposita disciplina transitoria ai sensi della quale, alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme del DM 26.5.2017.
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