Fatturazione elettronica obbligatoria: eccezioni e emissione facoltativa

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo generalizzato dell’emissione delle fatture in formato elettronico. Dall’inizio del nuovo anno l’adempimento riguarderà ogni soggetto con alcune limitate eccezioni. Gli studi professionali e le imprese dovranno modificare completamente la propria organizzazione ed il loro modo di operare

Fatturazione elettronica obbligatoriaDal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica obbligatoria. Dall’inizio del nuovo anno l’adempimento riguarderà ogni soggetto con alcune limitate eccezioni. Gli studi professionali e le imprese dovranno modificare completamente la propria organizzazione ed il loro modo di operare.

 

Contribuenti forfetari ex L. n. 190/2014

La legge di Bilancio 2018 prevede espressamente come i predetti soggetti siano esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Conseguentemente, anche nell’anno prossimo potranno continuare ad emettere le fatture in formato analogico.

Tuttavia l’Agenzia delle entrate ha fornito, nel corso del Telefisco 2018, un’importante precisazione

Secondo le indicazioni fornite in quella sede l’esonero non vale per le prestazioni effettuate nei confronti della P.A.. Ad esempio, nell’ipotesi di una cessione di beni o una prestazione di servizi nei confronti di un Comune, Provincia, Regione, etc il contribuente, anche se ha adottato il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014, deve emettere le relative fatture in formato digitale.

E’ possibile, però, che i contribuenti forfetari ricevano fatture in formato elettronico in quanto potrebbero essersi rivolti, per effettuare un acquisto, ad un soggetto che non ha adottato il predetto regime forfetario.

In tal caso la fattura elettronica relativa all’acquisto sarà messa a disposizione nell’area web riservata dell’Agenzia delle entrate.

I contribuenti forfetari non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Pertanto, in tale ipotesi, la fattura elettronica si considera ricevuta in coincidenza della data di messa a disposizione del documento nella predetta area web.

Non assume rilievo, invece, la data di presa visione.

Prestazioni da e verso soggetti non residenti non stabiliti

In tale ipotesi non sussiste fatturazione elettronica obbligatoria. L’esclusione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dall’inizio dell’anno prossimo, in coincidenza con la fatturazione elettronica obbligatoria, non dovrà più essere presentato lo spesometro.

Conseguentemente, se il legislatore non avesse introdotto un ulteriore obbligo, le predette operazioni sarebbero rimestare al di fuori di ogni controllo.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle predette operazioni per le quali non deve essere emessa la relativa fattura in formato elettronico.

Le modalità sono disciplinate dal punto 9 del decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.

L’emissione facoltativa della fattura elettronica

I contribuenti, soprattutto di maggiori dimensioni, possono emettere facoltativamente, anche prima dell’inizio dell’anno prossimo, le fatture in formato elettronico.

Deve però osservarsi come le imprese e i professionisti non possono essere in tal caso obbligati a ricevere le fatture in tale formato digitale. Ciò in quanto l’utilizzo di tale formato fa scattare l’obbligo di archiviazione sostitutiva.

I predetti soggetti devono manifestare la loro accettazione come previsto espressamente dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, anche nel caso di mancata accettazione, il cedente o prestatore può comunque procedere alla fatturazione elettronica. L’invio deve essere effettuato tramite il Sistema di Interscambio, ma dovrà comunque essere trasmesso al cessionario o committente un esemplare della fattura in formato cartaceo.

Pertanto il destinatario sarà libero di conservare la fattura cartacea come in passato. In alternativa potrà procedere alla conversione del documento in formato PDF e conservarlo secondo le regole tecniche previste per l’archiviazione sostitutiva.

Nicola Forte

22 ottobre 2018