Esonero annotazione registro IVA: effetti sulla detrazione

I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro. Oltre alle incertezze circa l’ambito operativo e la decorrenza, vanno chiariti gli effetti della nuova disposizione ai fini della detrazione IVA

registro IVAIl comma 2 bis dell’articolo 11 del D.L. 87/2018 ha introdotto il nuovo comma 3 ter nell’articolo 1 del D.Lgs.127/2015 prevedendo che: “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articolo 23 e 25 del DPR 633/72”.

Oltre alle incertezze circa l’ambito operativo e la decorrenza vanno chiariti gli effetti della nuova disposizione ai fini della detrazione IVA.

ESONERO ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA

L’articolo 11 del D.L. 87/2018 ha introdotto nell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 l’esonero dell’annotazione nei registri IVA acquisti e vendite per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Nello specifico, la norma fa riferimento ai soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015.

Si ricorda che, per effetto del comma 909 della Legge 205/2017, dal 1° gennaio 2018, ma con applicazione dal 1° gennaio 2019, il richiamato comma 3 dell’art. 1 del decreto 127/2015, è sostituito integralmente con quello che prevede l’obbligo di applicazione della fatturazione elettronica.

Il previgente comma 3: Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Comma 3 introdotto dalla legge bilancio 2018 dal 1° gennaio 2018 con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con applicazione anticipata al 1° luglio 2019 per operazioni relativa a sub appalti e subcontratti nell’ambito di appalti pubblici e per le cessioni intermedie di benzina e gasolio per autotrazione: al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si tratta di comprendere se la disposizione di semplificazione sia da riferire alla vecchia versione del comma 3 e, quindi, ai soli soggetti (pochi) che hanno optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute o invece sia da riferire all’obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute che sarà di fatto attuato mediante la trasmissione al SDI della fatturazione elettronica.

Preliminarmente va osservato che il legislatore ha introdotto il comma 3 ter nell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, con decreto pubblicato l’11 agosto 2018, nel momento in cui il testo normativo dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 risulta già aggiornato con le disposizioni in materia di fatturazione elettronica, introdotte dalla Legge bilancio 2018.

Inoltre, si fa rilevare che, il provvedimento attuativo della fatturazione elettronica (provv. A.E. 30 aprile 2018) precisa che il trattamento dei dati delle fatture elettroniche sono utilizzati ai fini dei controlli a distanza e per supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA nonché ai fini della valutazione della capacità contributiva al pari di quanto previsto dal provvedimento attuativo dello spesometro (il par. 5.2 provvedimento 28/10/2016 e il par. 10. 4 provvedimento 30 aprile 2018 sono identici).

Infine si ritiene che, appare poco plausibile che la norma intenda prevedere una semplificazione per i pochissimi contribuenti che hanno esercitato l’opzione, ai sensi del previgente co 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 (testo in vigore fino al 31 dicembre 2017) e che per effetto di tale opzione sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Convince, invece, la tesi secondo la quale l’obbligo della trasmissione dei dati  delle fatture emesse e ricevute, a cui fa riferimento la norma di semplificazione, non è da intendersi alla modalità di trasmissione di tali dati, la quale per le operazioni fino alla data del 31 dicembre 2018 avverrà mediante la trasmissione dello spesometro (obbligatorio o facoltativo) e dall’anno 2019 avverrà mediante la trasmissione delle fatture elettroniche e mediante la trasmissione del mini spesometro per le operazioni con l’estero.

Le considerazioni esposte e il combinato disposto delle norme sembrano far ritenere che l’esonero dell’annotazione nei registri IVA interessi tutti i contribuenti che sono obbligati alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’attuale co. 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2018 attuata mediante emissione della fattura elettronica.

DECORRENZA

Se si condivide l’ambito di applicazione della nuova semplificazione ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, allora la decorrenza della semplificazione opererà da quando il regime di fatturazione elettronica andrà a regime.

Il D.L. 87/2018 è entrato in vigore il 12 agosto 2018 ma l’esonero dell’annotazione nei registri IVA potrà operare quando tutti i dati delle operazioni IVA sono trasmessi mediante fatturazione elettronica e quindi dal 1° gennaio 2019.

EFFETTI

La semplificazione produce quale primo effetto la non irrogabilità delle sanzioni per le violazioni relative alle annotazioni dei registri IVA (art. 6 del D.Lgs. 471/1997).

Nonostante l’esonero normativo, non si esclude che, per esigenze gestionali e amministrative interne, il contribuente scelga di continuare ad effettuare le annotazioni delle operazioni IVA sui detti registri, i quali, infatti, potranno essere utilizzati per la determinazione degli imponibili e delle imposte dovute e potranno anche essere esibiti nell’ambito di attività di controllo al fine di dare riscontro all’Agenzia delle entrate dei dati computati ai fini delle liquidazioni dei tributi.

In tal caso i registri IVA facoltativamente tenuti avranno il medesimo valore giuridico dei dati extracontabili.

Si ritiene che la disposizione di esonero operi ai soli fini IVA e non anche ai fini delle altre imposte (dirette). La norma prevede l’esonero e non anche l’abrogazione dei registri IVA che potranno/dovranno essere utilizzati dai semplificati ai fini della determinazione del reddito imponibile ex art. 18 dpr 600/73, articolo assolutamente non modificato dal Decreto 87/2018.

EFFETTI PER LA DETRAZIONE IVA

Intervenuto l’esonero dell’annotazione nel registro IVA acquisti, viene anche meno l’obbligo della preventiva annotazione della fattura sul registro acquisti per esercitare la relativa detrazione IVA (Cir. 1/2018).

La detrazione IVA, quindi, oltre ad essere subordinata al verificarsi degli eventi costitutivi e sostanziali (acquisiti di beni e servizi inerenti e afferenti operazioni imponibili) sarà unicamente condizionata al possesso (recapito) della fattura di acquisto.

Circostanza questa che dovrà essere verificata con riferimento al momento della liquidazione IVA periodica o annuale.

In altri termini, il coordinamento tra le disposizioni di cui all’articolo 25 e 19 del DPR 633/72, indicato nella circolare 1/2018, viene necessariamente meno.

Si ritiene che, l’esonero dell’annotazione nel registro IVA acquisto, introdotto dal D.L. 87/2018, implichi la conseguente abrogazione della preventiva registrazione nel registro acquisto delle fatture di cui il contribuente ne ha il possesso ai fini dell’esercizio della detrazione IVA prevista dall’art. 1 del DPR 100/98.

Mario Agostinelli

16 ottobre 2018