Ribadito il principio di derivazione unionale, già ben affermato dalle SS.UU., il quale subordina la detrazione dell’IVA unicamente alla verifica delle condizioni sostanziali. Gli adempimenti formali della registrazione della fattura, della presentazione delle dichiarazioni anche annuali, non rilevano ai fini dell’esercizio della detrazione IVA. L’agenzia delle Entrate deve adeguare le proprie istruzioni di prassi ai principi che in giurisprudenza sono ormai consolidati
Ribadito il principio di derivazione Unionale, già ben affermato dalle SS.UU., il quale subordina la detrazione dell’IVA unicamente alla verifica delle condizioni sostanziali.
Gli adempimenti formali della registrazione della fattura, della presentazione delle dichiarazioni anche annuali, non rilevano ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.
L’agenzia delle Entrate deve adeguare le proprie istruzioni di prassi ai principi che in giurisprudenza sono ormai consolidati.
La sentenza della Cassazione 19938/2018
La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 luglio 2018, n. 19938, ha confermato quello che può essere definito ormai un granitico principio giuridico, in materia della detrazione IVA, il quale stabilisce che:
In tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui all’articolo 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. Sesta direttiva) – quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – l’Amministrazione finanziaria non puo’ negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all’articolo 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purchè il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e’ sorto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 8, comma 3”;
Ed è a tale principio che l’Agenzia delle Entrate