L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la corretta applicazione del regime forfetario disciplinato dalla legge n. 398/1991 è subordinata all’osservanza dei requisiti sostanziali. Pertanto eventuali violazioni di tipo formale non determinano la decadenza dal beneficio. L’Ente sportivo dovrà però dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Il quesito che è stato posto all’Agenzia delle entrate riguardava un’associazione sportiva che fruiva del predetto regime e che aveva omesso di annotare i corrispettivi percepiti. L’Amministrazione finanziaria si è tuttavia espressa in favore del contribuente
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la corretta applicazione del regime forfetario disciplinato dalla legge n. 398/1991 è subordinata all’osservanza dei requisiti sostanziali. Pertanto eventuali violazioni di tipo formale non determinano la decadenza dal beneficio.
L’Ente sportivo dovrà però dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Il quesito che è stato posto all’Agenzia delle entrate riguardava un’associazione sportiva che fruiva del predetto regime e che aveva omesso di annotare i corrispettivi percepiti nel prospetto approvato con il D.M. dell’11 febbraio 1997.
L’istante temeva, in ragione della violazione