Falcidiabilità Iva – i recentissimi indirizzi operativi

di Antonino Russo

Pubblicato il 2 agosto 2018

Il pagamento dell’IVA finanche parziale da parte di un imprenditore insolvente proposto nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo può corrispondere ad uno strumento di efficace tutela della riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea, necessario alla sopravvivenza della stessa e, pertanto, di rilevanza pubblica. Tale conclusione ebbe un’efficacia dirompente nel nostro ordinamento tributario, tant’è che il legislatore decise di adottare scelte conformi adottando delle modifiche nell’ambito dell’art 182-ter che superassero l’interpretazione secondo cui il tributo IVA doveva considerarsi irrinunciabile perché costituente una risorsa propria dell’Unione europea

violazione della privacy aziendale e licenziamento per giusta causaCome si ricorderà, sul profilo dell’indisponibilità del credito IVA in ragione della natura comunitaria di tale imposta, cioè della tesi propugnata anche dalla prassi amministrativa, interveniva la Corte di Giustizia europea che, in occasione della sentenza C-546/14 del 7 aprile 2016, “Degano trasporti”, affermava che il pagamento dell’IVA finanche parziale da parte di un imprenditore insolvente proposto nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo può corrispondere – al verificarsi di alcune inderogabili condizioni – ad uno strumento di efficace tutela della riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea, necessario alla sopravvivenza della stessa e, pertanto, di rilevanza pubblica.

Tale conclusione, tra l’altro anticipata da qualche decisione di merito nazionale[1], ebbe un’efficacia dirompente nel nostro ordinamento tributario, tant’è che il legislatore decise di adottare scelte conformi adottando delle modifiche nell’ambito dell’art 182-ter che superassero l’interpretazione secondo cui il tributo IVA doveva considerarsi irrinunciabile perché costituente una risorsa propria dell’Unione europea[2].

Nell’occasione la Corte di Giustizia ebbe a  rimarcare la rigorosità dei presupposti applicativi della procedura di concordato preventivo e, quindi, della sussistenza di garanzie sufficienti al recupero dei crediti privilegiati, compresi, quindi, quelli afferenti all’IVA; in particolare, il giudice comunitario richiamava il contenuto dell’art. 1