I soggetti che si sono avvalsi nel 2017 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, devono provvedere alla compilazione della sezione I del quadro LM. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio sarà costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del principio di cassa e l’ammontare delle spese inerenti l’attività, sostenute nel periodo d’imposta sempre in applicazione del principio di cassa. In questo articolo vi guidiamo nella compilazione rigo per rigo del quadro LM
IL REGIME DEI MINIMI: RIPASSO DELLE REGOLE
Come noto i soggetti che si sono avvalsi nel 2017 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 devono provvedere alla compilazione della sezione I del quadro LM .
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa” e l’ammontare delle “spese inerenti l’attività” sostenute nel periodo d’imposta sempre in applicazione del “principio di cassa”.
Anche le “plusvalenze” e le eventuali “minusvalenze” dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione rientrano nel conteggio ai fini della determinazione del reddito.
Come stabilito dalla C.M. n. 12-2016 il “regime dei minimi” non è più accessibile a far data dal 01/01/2016 in quanto l’unico regime naturale agevolato è rappresentato dal regime “forfettario” di cui alla Legge n. 190-2014.
Tuttavia il regime dei minimi rimane in vigore fino a scadenza “naturale” ovvero 5° periodo dall’inizio dell’attività o compimento del 35º anno di età per i soggetti che già lo applicavano nel 2014 ovvero che, in presenza dei requisiti previsti, hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando tale regime contabile.
Nota: è utile rammentare che gli acquisti di “beni strumentali/canoni leasing” sono deducibili integralmente, fatto salvo il caso del bene |