IL REGIME DEI MINIMI: RIPASSO DELLE REGOLE
Come noto i soggetti che si sono avvalsi nel 2017 del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 devono provvedere alla compilazione della sezione I del quadro LM .
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa” e l'ammontare delle “spese inerenti l'attività” sostenute nel periodo d'imposta sempre in applicazione del “principio di cassa”.
Anche le “plusvalenze” e le eventuali “minusvalenze” dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione rientrano nel conteggio ai fini della determinazione del reddito.
Come stabilito dalla C.M. n. 12-2016 il “regime dei minimi” non è più accessibile a far data dal 01/01/2016 in quanto l'unico regime naturale agevolato è rappresentato dal regime “forfettario” di cui alla Legge n. 190-2014.
Tuttavia il regime dei minimi rimane in vigore fino a scadenza “naturale” ovvero 5° periodo dall’inizio dell’attività o compimento del 35º anno di età per i soggetti che già lo applicavano nel 2014 ovvero che, in presenza dei requisiti previsti, hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando tale regime contabile.
Nota: è utile rammentare che gli acquisti di “beni strumentali/canoni leasing” sono deducibili integralmente, fatto salvo il |