Posto l’obbligo già previsto di emettere fattura in formato elettronico per le operazioni compiute da soggetti privati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a partire dal 2019, tale obbligo verrà esteso a tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, includendo anche quelli che, pur non possedendo una stabile organizzazione in Italia, sono qui identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale (operazioni business to business, B2B)
Fatturazione elettronica – Aspetti generali
La fatturazione elettronica viene “messa a punto” da anni, sia a livello normativo che nelle procedure tecniche e amministrative, nella prospettiva di un’estensione generalizzata a tutte le transazioni che avvengono tra soggetti IVA.
L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018, è stato oggetto di numerosi interventi sia dell’Agenzia delle Entrate che di organismi rappresentativi di istanze del mondo economico (Confindustria, Assonime).
Si rammenta che già la legge 24.12.2007, n. 244 (art. 1, commi 209-214) aveva previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le operazioni compiute da soggetti privati nei confronti della PA. A partire dal 2019, tale obbligo riguarderà tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, includendo anche quelli che, pur non possedendo una stabile organizzazione in Italia, sono qui identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale (operazioni business to business, B2B).
L’Agenzia delle Entrate svolge in tale passaggio un compito centrale, dovendo garantire (insieme alla SOGEI come struttura tecnica) il buon funzionamento del sistema di interscambio (SDI).
Su queste problematiche sono intervenute nel 2018 due circolari dell’Agenzia delle Entrate:
- circolare 30.42018, n. 8/E (fatturazione elettronica nelle cessioni di carburanti);
- circolare 2.7.2018, n. 13/E (aspetti generali).
Occorre inoltre tener conto delle disposizioni attuative emanate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.4.2018, n. 89757 (ripreso e commentato nella circolare emanata in pari data).
Le novità in corso
La legge n. 205/2017 (art. 1, comma 909) ha apportato una serie di modificazioni all’art. 1 del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; in particolare:
- è stato soppresso il secondo periodo del comma 1 (nel quale era prevista la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di uno specifico servizio di gestione della fatturazione elettronica per determinate categorie di soggetti individuati con D.M.);
- al comma 2, primo periodo, è stato specificato che il SDI è messo a disposizione dal MEF “anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti”;
- il comma 3 è stato interamente riformulato, con la previsione che la fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, non è più opzionale, bensì obbligatoria, e con l’ulteriore previsione dell’esonero per i soggetti passivi rientranti nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011), nonché per i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014);
- è stato inserito un nuovo comma 3-bis, che richiede ai soggetti passivi di effettuare la trasmissione telematica (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione) dei all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3;
- nel comma 6 si è previsto ch