Notifica a destinatario temporaneamente irreperibile | Ordinanza di Cassazione

La Cassazione ha affermato che la notifica della cartella esattoriale a destinatario di cui è conosciuta la residenza ma temporaneamente irreperibile, si effettua a norma dell’art. 140 c.p.c. che prevede, ai fini del perfezionamento della notifica, il deposito della copia dell’atto da notificare presso il Comune ove la notifica deve essere eseguita, l’affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, l’invio della notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento

La Cassazione ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 18 D.Lgs. 46/1999, art. 26 D.P.R. 602/73 e art. 60 D.P.R. 600/73 la notifica della cartella esattoriale a destinatario di cui è conosciuta la residenza ma temporaneamente irreperibile si effettua a norma dell’art. 140 c.p.c. che prevede, ai fini del perfezionamento della notifica, il deposito della copia dell’atto da notificare presso il Comune ove la notifica deve essere eseguita, l’affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, l’invio della notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di specie, è pacifico che la notifica è stata tentata nel luogo ove (alla data della notifica della cartella esattoriale, ossia il 16.12.2002) il B. risultava anagraficamente residente e che l’ufficiale giudiziario, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario (debitamente annotata nella relata di notifica con riferimento agli effettuati due accessi, in date diverse, cosiddetta irreperibilità relativa) ed aver altresì assunto informazioni presso il Comune di residenza, ha provveduto alla notifica con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c..

Vengono considerate inutili le obiezioni mosse in merito alla validità della “notifica”.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Notifica dell’appello: effetti della mancata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte del difensore domiciliatario 

 

Antonino Pernice

2 LUGLIO 2018

 

*******

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – ORDINANZA 12 APRILE 2018, N. 9130

Rilevato

che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 2.11.2012, confermando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha respinto l’opposizione a cartella esattoriale proposta nei confronti dell’INPS e di Equitalia Polis s.p.a. da P.B. per tardiva impugnazione (in quanto effettuata ben oltre il termine di quaranta giorni previsti dall’art. 24, 5^ c., d.lgs. n. 46/1999);

che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il B. prospettando un motivo di ricorso, illustrato da memoria;

che l’INPS ed Equitalia Sud s.p.a. (incorporante Equitalia Polis s.p.a.) hanno opposto distinte difese con controricorso.

Considerato

che il ricorrente denunzia, con l’unico motivo, violazione dell’art. 140 c.p.c. nonché vizio di motivazione (in relazione all’art.360, 1^ c., nn. 3 e 5, c.p.c.) avendo, la Corte di appello erroneamente qualificato rituale la notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza che il messo notificatore abbia effettuato le dovute ricerche nell’ambito del Comune e le abbia annotate nella relata di notifica;

che il motivo non è fondato, posto che, in base al combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, art.26 dpr 602/1973 e art.60 dpr 600/1973 (quest’ultima disposizione interpretata alla luce della sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale n. 258/2012) la notifica della cartella esattoriale a destinatario di cui è conosciuta la residenza ma temporaneamente irreperibile si effettua a norma dell’art. 140 cod. proc. civ. che prevede, ai fini del perfezionamento della notifica, il deposito della copia dell’atto da notificare presso il Comune ove la notifica deve essere eseguita, l’affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, l’invio della notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

che, nel caso di specie, è pacifico che la notifica è stata tentata nel luogo ove (alla data della notifica della cartella esattoriale, ossia il 16.12.2002) il B. risultava anagraficamente residente e che l’ufficiale giudiziario, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario (debitamente annotata nella relata di notifica con riferimento agli effettuati due accessi, in date diverse, cosiddetta irreperibilità relativa) ed aver altresì assunto informazioni presso il Comune di residenza, ha provveduto alla notifica con le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., a nulla valendo il richiamo, da parte del ricorrente, di orientamenti giurisprudenziali (nello stesso senso, cfr., da ultimo, Cass. n. 6788/2017) elaborati con riferimento al diverso regime delle notifiche degli atti fiscali (disciplinate dall’art. 60 dpr 600/1973 che applica, ma con determinate modifiche, il regime dettato dagli artt. 137 e successivi c.p.c.) e per giunta invocando la ben distinta ipotesi di residenza ignota del destinatario (cosiddetta irreperibilità assoluta);

che il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 200 per esborsi e in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.