Notifica dell’appello: effetti della mancata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte del difensore domiciliatario

di Isabella Buscema

Pubblicato il 16 marzo 2022

Quali sono gli effetti, ai fini della notifica dell'appello, della variazione di studio del difensore? La mancata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte del difensore domiciliatario comporta l’onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione?
Grava sull’Ufficio appellante l’onere di verificare la variazione di domicilio del difensore?

Difensore domiciliatario irreperibile: notifica dell'appello non perfezionata

mancata comunicazione trasferimento difensoreAttesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere di diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.

 

Il caso di Cassazione: contribuente elegge domicilio presso avvocato risultato irreperibile

Un contribuente, con il ricorso introduttivo in primo grado, aveva eletto domicilio presso lo studio di un avvocato.

Il giudice del gravame ha ritenuto che la notifica dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo del servizio postale, fosse regolarmente avvenuta, nonostante il contribuente non avesse ricevuto alcuna notifica dell’appello presso il variato domicilio eletto in primo grado.

In particolare, l’atto di appello recava che il plico risultava spedito e non consegnato al destinatario per irreperibilità, con annotazione della circostanza che era sconosciuto al “civico e cassette”.

 

Il parere della Cassazione

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in accoglimento del ricorso in cassazione hanno ritenuto che la notifica dell’appello del fisco non fosse regolarmente avvenuta, sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, d’altro lato, tale onere è previsto per il domicilio autonomamente elet