Mancata partecipazione alle politiche attive o all’offerta di lavoro: come fare ricorso contro i provvedimenti sanzionatori

Cosa succede quando i soggetti interessati da specifiche misure di sostegno al reddito non svolgono le attività di condizionalità e incorrono in sanzioni per il loro comportamento? Come segnalato dall’ANPAL, i soggetti potranno seguire uno specifico iter per il ricorso (quando ci sono giustificati motivi per ricorrere) allo scopo di veder ripristinato il loro stato di disoccupazione e i sussidi di cui godono

Cosa succede quando i soggetti interessati da specifiche misure di sostegno al reddito non svolgono le attività di condizionalità e incorrono in sanzioni per il loro comportamento? Come segnalato dall’ANPAL, i soggetti potranno seguire uno specifico iter per il ricorso (quando ci sono giustificati motivi per ricorrere) allo scopo di veder ripristinato il loro stato di disoccupazione e i sussidi di cui godono.

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Provvedimenti sanzionatori per chi non accetta offerte congrue o misure di politica attiva

NasPI, disoccupazione e ricerca di lavoroÈ stato pubblicato nei giorni scorsi un messaggio da parte dell’ANPAL con riferimento alla gestione dei ricorsi di condizionalità, ossia in relazione ai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti ad esempio dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che però non abbiano al contempo partecipato alle misure di politica attiva proposte, ovvero che non abbiano accettato delle congrue offerte di lavoro.

Si segnala comunque che la procedura è provvisoria, nelle more di adozione di un’apposita procedura informatica; in ogni caso è opportuno fin da subito segnalare come procedere quando si è sanzionati per non aver svolto una delle attività citate, con il rischio di perdere ad esempio il sussidio di disoccupazione.

 

 

La condizionalità nel godimento delle misure di sostegno al reddito

Con riguardo alla condizionalità è necessario fare alcune precisazioni allo scopo di meglio comprendere quando avviene una sanzione per il mancato rispetto della condizionalità e soprattutto quando e come fare ricorso.

A seguito del decreto correttivo al Jobs Act, ossia il D.Lgs. n. 185/2016, sono state introdotte delle disposizioni ad integrazione e correzione di quanto inizialmente previsto da parte del D.Lgs. n. 150/2015, con l’obiettivo di creare un reale sistema di politiche attive che creino opportunità nuove di lavoro per i soggetti interessati e non meramente passive: in tal modo infatti i lavoratori si trovano nella condizione di dover svolgere delle attività di politica attiva per poter continuare a ricevere dei sussidi ad esempio in caso di perdita del rapporto di lavoro.

Il regime sanzionatorio prevede ad esempio che qualora si abbia la mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti con i soggetti preposti, la mancata partecipazione alle iniziative di orientamento e alle iniziative formative, ovvero la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, si abbiano delle specifiche conseguenze. In particolare, in caso di:

  • mancata presentazione alle convocazioni e agli appuntamenti con il Centro per l’Impiego, o di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento quali laboratori e iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si potrà avere la sanzione della decurtazione di un quarto della mensilità in caso di prima mancata presentazione, o di una mensilità a partire dalla seconda mancata presentazione; qualora la mancata presentazione arrivi alla terza volta, si potrà avere finanche la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
  • mancata partecipazione all’iniziativa di carattere formativo o di riqualificazione professionale ovvero alle attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si avrà invece la sanzione della decurtazione di una mensilità in caso di prima mancata presentazione, e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione a partire dalla seconda mancata partecipazione.
  • mancata accettazione di una congrua offerta di lavoro si avrà la sanzione della decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupazione.

 

Tutto quanto detto finora vale sempreché non sia presente un effettivo giustificato motivo per il quale tale soggetto abbia rifiutato di partecipare alle attività di cui sopra ovvero di accettare un’offerta di lavoro congrua.

Una nota merita di essere così fatta con riferimento alla “congrua offerta di lavoro”, per la quale si intende (ex art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015) un’offerta coerente con esperienze e competenze maturate, ragionevolmente distante dal domicilio e con accettabili tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, considerando altresì la durata della disoccupazione e la percezione (in caso di accettazione dell’offerta di lavoro in questione) di una retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese antecedente all’offerta.

 

Gestione della sanzione

È così possibile segnalare le modalità specifiche per la gestione dei ricorsi per il mancato rispetto della condizionalità: tale procedura vale per i soggetti interessati alla gestione della ricollocazione dei lavoratori interessati delle misure di politica attiva, ossia ad esempio i Centro per l’Impiego. Essi potranno inviare i provvedimenti sanzionatori all’indirizzo PEC: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it.

Il provvedimento dovrà essere corredato di tutti gli eventuali allegati al supporto, ed essere contemporaneamente inviato anche alla sede INPS competente per tutti gli atti di propria competenza.

È necessario ricordare che il provvedimento del Centro per l’Impiego deve necessariamente contenere l’informazione circa la possibilità per l’interessato di ricorrere al Comitato per la condizionalità ex articolo 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015 entro 30 giorni, ovvero di ricorrere al TAR territorialmente competente; deve essere inoltre fornita apposita informativa sulle modalità di presentazione del ricorso al Comitato secondo quanto previsto dalla specifica Nota ANPAL n. 6509 del 29 maggio 2018.

 

Il ricorso

Avviene spesso che i soggetti interessati vedano consegnarsi una raccomandata – o una PEC – dove è citata una specifica sanzione per assenza a una delle attività segnalate: è così importante segnalare come sarà possibile ricorrere avverso il provvedimento.Infatti qualora i soggetti vogliano presentare ricorso, potranno farlo – a seconda dello specifico caso – sia per motivi di legittimità sia per motivi di merito, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione: per fare ciò sarà necessario:

  • compilare il modulo di ricorso (disponibile sul sito ANPAL) allegato alla copia della sanzione inviata dal Centro per l’Impiego e ricevuta dal ricorrente, con l’indicazione della notifica alla parte del Centro per l’Impiego;

allegando al contempo:

  • la fotocopia del documento di identità del ricorrente;
  • tutte le ulteriori documentazioni utili, ad es. una copia dei documenti che attestano il giustificato motivo del ricorrente così come le prove dell’invio da parte del ricorrente al Centro per l’Impiego dei documenti attestanti il giustificato motivo.

 

Tale modulo potrà essere inviato corredato da tutti i documenti indicati:

  • via posta elettronica certificata: all’indirizzo ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it
  • via posta raccomandata andata/ritorno intestata a: Comitato per i ricorsi di condizionalità, c/o ANPAL, Via Fornovo 8, 00192 Roma.

 

A tal proposito si segnala che il ricorso avverso provvedimento – previsto dall’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015 – viene definito come “ricorso gerarchico improprio” in quanto lo stesso viene presentato ad un organo che non è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto: ciò significa che il Centro per l’Impiego – organo che ha emanato l’atto – non è gerarchicamente sovraordinato rispetto ad ANPAL – organo al quale va fatto ricorso – .

 

 

I tempi per ricorrere

La tempistica di presentazione del ricorso dovrà seguire specifiche tempistiche: sarà possibile agire contro il provvedimento entro 30 giorni solari dal ricevimento del provvedimento, sia per motivi di legittimità che di merito. Il comitato motiverà la propria decisione e la comunicherà al ricorrente, al Centro per l’Impiego e a tutti gli altri soggetti interessati tramite posta ordinaria ovvero tramite posta elettronica certificata.

Qualora il ricorso sia accolto – sia in sede amministrativa che in quella giurisdizionale (TAR) – verrà aggiornata la situazione del soggetto, riattivando conseguentemente anche la dichiarazione di disponibilità e la decorrenza dello stato di disoccupazione. Inoltre verrà comunicato l’esito del ricorso alla sede INPS competente alla fine dell’adozione per gli atti di propria competenza.

 

 

Antonella Madia

16 giugno 2018