Assegno di Ricollocazione: a chi è destinato e come funziona

L’Assegno di Ricollocazione è una misura a favore di soggetti disoccupati, che in tal modo potranno essere maggiormente favoriti nella ricerca di nuova occupazione: vediamone nello specifico le modalità per accedervi e a chi è riservato.

 

Come funziona l’assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione è una misura prevista dall’art. 23 del D.Lgs n. 150/201, che comporta la possibilità  di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro per:

  • soggetti percettori di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) da almeno 4 mesi; prevede infatti l’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015, comma 1, che tali soggetti qualora ne facciano richiesta al Centro per l’Impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato ovvero, potranno ricevere una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati;
  • soggetti che siano beneficiari del Reddito di Inclusione che all’interno progetto personalizzato vedano elencato anche la stipula del patto di servizio di cui al D.Lgs. n. 150/2015 (le modalità specifiche per l’identificazione di tali soggetti saranno definite con successivo provvedimento);
  • soggetti che siano coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (nei confronti di soggetti che operano alle dipendenze di aziende sottoposte agli interventi straordinari di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale). In tal caso la procedura di consultazione di cui all’articolo 24, D.Lgs. n. 148/2015 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero, facendo in modo che essi possano richiedere all’ANPAL entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione ex art. 23, D.Lgs. n. 150/2015.

 

Non potranno invece accedere a tale opportunità i soggetti che non percepiscono la NASpI da almeno 4 mesi o i soggetti che ne abbiano già concluso la fruizione. Inoltre non potranno accedere alla misura i soggetti che hanno all’attivo analoghe misure di politica attiva ovvero politiche attive specificamente non compatibili con l’assegno di ricollocazione.

 

 

In cosa consiste l’assegno

La fruizione dell’assegno di ricollocazione prevede la previsione di uno specifico “budget” graduato in relazione allo specifico profilo di occupabilità del soggetto disoccupato, che permette di rimetterlo attivamente in gioco nel mondo del lavoro.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede così l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario, coadiuvato da un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale allo scopo di favorire sbocchi occupazionali nell’area stessa.

Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare anche ulteriori attività utili a facilitare il reinserimento lavorativo, come ad esempio percorsi di formazione per reinserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati. Tali attività non sono finanziate dall’assegno, ma possono comunque avvalersi di ulteriori finanziamenti pubblici.

 

 

Il rispetto delle condizioni

Dal canto suo, il soggetto destinatario dell’assegno sarà tenuto ad accettare una congrua offerta di lavoro e a effettuare le attività individuate dal tutor.

Ma cosa succede in caso di mancato rispetto degli obblighi? Innanzitutto il soggetto erogatore del servizio ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua; in tal caso si avranno le opportune conseguenze nei confronti del soggetto: infatti il Centro per l’impiego, potrà inizialmente effettuare un’attività accertativa per poi procedere a un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto, con conseguente decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto di un’offerta congrua di lavoro o di mancata presentazione agli appuntamenti, oltre la seconda volta.

Ma anche nel caso di violazione di obblighi da parte del soggetto erogatore o del tutor, sarà possibile procedere a sanzioni: in tal caso sarà cura del percettore dell’assegno di ricollocazione effettuare una comunicazione nei confronti del Sistema informativo unitario.

 

 

Come richiedere l’assegno di ricollocazione

In caso di maturazione delle condizioni previste, il Sistema informativo unitario invierà una comunicazione al potenziale destinatario, contenente una breve descrizione del funzionamento dell’assegno ed il collegamento alla pagina del portale dell’Anpal attraverso la quale potrà richiedere l’assegno. Qualora tale soggetto decida di accedere alla misura, dovrà indicare la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere tale attività di assistenza alla ricollocazione.

 

L’importo

L’assegno di ricollocazione è di importo diverso a seconda del grado di difficoltà della situazione soggettiva dell’individuo percettore dell’assegno di ricollocazione: l’importo varia dai 250 euro ai 5000 euro. Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” con l’individuazione del tutor e la definizione del programma, denominata Fee4Services.

Per l’indicazione specifica degli importi, che cambiano notevolmente in base al profilo di occupabilità ed alla tipologia di contratto di lavoro ottenuto dal percettore, si rimanda, per una esaustiva trattazione, alla Delibera n. 14/2018 dell’ANPAL, che annulla e sostituisce la precedente delibera n. 3 dello scorso 14 febbraio in materia.

 

20 aprile 2018