L'assegno di ricollocazione come misura di sostegno per i disoccupati

L’assegno di ricollocazione sembra in procinto di essere attivata in via definitiva: appare opportuno ricordare come funziona e a chi è destinato tale strumento, che ha l’obiettivo di aiutare i soggetti svantaggiati per via della perdita della precedente occupazione, nella ricerca di un nuovo impiego; ora esteso – dalla Legge di Bilancio 2018 – anche ai lavoratori coinvolti in casi di riorganizzazione o crisi aziendale

L’assegno di ricollocazione: come funziona

Ultime novità sull’entrata a regime

Con il Decreto Legislativo n. 150/2015, e più precisamente con l’articolo 23, è stata introdotta una misura di politica attiva chiamata “assegno di ricollocazione”, con lo scopo di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro per i soggetti percettori di NASpI la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi; tale misura ha l‘obiettivo di aiutare dei soggetti svantaggiati per via della perdita della precedente occupazione, nella ricerca di un nuovo impiego, rivolgendosi al Centro per l’Impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato allo scopo di ottenere l’assegno individuale di ricollocazione, che è graduato in funzione della personale condizione di occupabilità di tale soggetto.

Negli ultimi giorni – nel dettaglio con la Delibera n. 3/2018 – l’ANPAL ha deliberato l’approvazione del documento riportante modalità operative e ammontare dell’assegno di ricollocazione, dando di conseguenza mandato al direttore generale di provvedere agli adempimenti conseguenti al fine dell’entrata a regime di tale sistema, così da prevedere la partenza del sistema a decorrere dal prossimo 3 aprile 2018.

A tale scopo appare opportuno fare una ricognizione dell’assegno di ricollocazione, in ordine da capire nello specifico come funziona, quali sono i benefici dell’accesso a tale assegno, e chi nella pratica può fruirne, per quanto tempo, e quale sarà l’ammontare del beneficio stesso.

 

 

Soggetti ammessi al beneficio

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di quanto ulteriormente specificato dall’ANPAL, anche con l’ultimo documento riguardante le “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”, è possibile affermare che tale misura è destinata a tre tipologie di soggetti.

  1. disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.

Come espressamente prevede l’articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2015, comma 1, “Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12”. Ma chi sono i percettori di NASpI? Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla Legge n. 92 del 2012 – gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata; non possono però essere né dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni né operai agricoli (sia a tempo determinato che indeterminato);

Così si può affermare che per accedere è necessario:

  • essere disoccupati e percettori della NASpI da almeno 4 mesi;
  • aver stipulato il patto di servizio personalizzato;

per poter fare richiesta di assegno di ricollocazione, spendibile presso:

  • i Centri per l’Impiego;
  • i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2009, quali ad esempio le agenzie per il lavoro.

 

  1. beneficiari del Reddito di Inclusione (di seguito ReI) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 150/2015.

Premesso che le modalità di identificazione di tali possibili beneficiari saranno definite con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è da segnalare che in materia di “Reddito di inclusione” di cui al Decreto Legislativo n. 147/2017, l’articolo 6, comma 4, prevede che “I beneficiari del Rel accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati”.

 

  1. i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Anche in tal caso, le modalità per la richiesta anticipata da parte di questi lavoratori saranno definiti con successivi provvedimenti concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma intanto può segnalarsi che la Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017, con l’articolo 1, comma 136, ha introdotto all’interno del D.Lgs. n. 148/2015 articolo 24-bis, che prevede che “Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all’articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero”. Con tale misura, i lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’ANPAL entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione ex art. 23, D.Lgs. n. 150/2015.

 

I potenziali beneficiari sopra identificati, i quali siano già impegnati in misure di politica attiva:

  • analoghe (es. contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro);
  • non compatibili (es. coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro ovvero abbiano in corso un periodo di tirocinio) erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali;

non potranno far richiesta dell’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.

 

 

La richiesta dell’assegno

A seguito di una iniziale fase di sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, sembra ora arrivato finalmente il momento della sua definitiva entrata a regime: l’assegno di ricollocazione sarà infatti attribuito a coloro che ne facciano richiesta:

  • al Centro per l’Impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio;
  • attraverso la procedura telematica sul sito dell’ANPAL di cui all’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2015.

A tali soggetti sarà riconosciuto l’assegno individuale di ricollocazione, che sarà:

  1. graduato in base al profilo personale di occupabilità;
  2. spendibile presso i Centri per l’Impiego/servizi accreditati ex art. 12, D.Lgs. n. 150/2015.

È necessario, per fruire legittimamente del benefico, che il servizio sia richiesto entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno, ed avrà una durata massima di sei mesi (prorogabile nel caso in cui non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno, per altri sei mesi). Nel caso in cui il servizio non sia richiesto entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno, si avrà decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito.

Al maturare delle condizioni per poter accedere all’assegno di ricollocazione, il sistema informativo unitario farà in modo di inviare una comunicazione al potenziale destinatario, descrivendone il funzionamento; il potenziale destinatario dovrà comunque farne richiesta tramite il sistema informativo unitario. Tale domanda potrà comunque essere effettuata anche per il tramite dei patronati o in alternativa, rivolgendosi direttamente ai Centri per l’Impiego.

In caso di rilascio dell’assegno da parte del CPI (dopo gli opportuni controlli) il destinatario avrà l’onere di recarsi dal soggetto erogatore nella data dell’appuntamento, e nei primi 14 giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essere assegnato il tutor e perfezionato il programma di ricerca intensiva: il progetto sarà estremamente importante, tanto che qualsiasi informazione riguardante la mancata partecipazione senza giustificato motivo del percettore agli incontri o alle attività concordate farà scattare i meccanismi di condizionalità previsti dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n. 150/2015; meccanismo che scatteranno anche in caso di mancata accettazione di una congrua offerta di lavoro.

 

 

Cosa prevede l’assegno di ricollocazione

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede

  • l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
  • un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;

esso si compone di due prestazioni principali, ossia “Assistenza alla persona e tutoraggio” finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, e “Ricerca intensiva di opportunità occupazionali” finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda;

  • l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;
  • l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua (secondi i “meccanismi di condizionalità” di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015); una nota merita di essere segnalata con riferimento alla “congrua offerta di lavoro”: nelle more dell’adozione di un decreto che definisca cosa si intenda con “offerta congrua” rimangono in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 41 e 42, della L. n. 92/2012;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Nel corso del servizio di assistenza intensiva è possibile affiancare alle attività previste dal punto 5, anche ulteriori attività utili a facilitare il reinserimento lavorativo, come la formazione per l’inserimento lavorativo o corsi di formazione comunque denominati.

 

 

A conclusione del percorso

A conclusione del percorso, e sempre che si raggiunga il successo occupazionale, l’assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell’esito della profilazione. In particolare le tipologie di contratti per cui si riconosce l’esito occupazionale sono:

  • il contratto a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a seguito di trasformazione;
  • il contratto a tempo determinato maggiore uguale a 6 mesi, anche a seguito di proroga.

Nel caso in cui il soggetto si trovi in un’area in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili (nelle Regioni meno sviluppate), si riconosce l’assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore a 3 mesi.

Il risultato non è raggiunto qualora il soggetto sia assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità.

 

 

20 marzo 2018

Antonella Madia