Il pos obbligatorio bocciato dal Consiglio di Stato

I commercianti e i professionisti che rifiutano di ricevere pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito) non rischiano l’irrogazione di alcuna sanzione. L’indicazione proviene direttamente dal Consiglio di Stato che lo ha deciso con un parere del 1° giugno scorso

I commercianti e i professionisti che rifiutano di ricevere pagamenti tramite pos (carta di credito e di debito) non rischiano l’irrogazione di alcuna sanzione. L’indicazione proviene direttamente dal Consiglio di Stato che lo ha deciso con un parere del 1° giugno scorso.

Sotto la lente di ingrandimento è finito lo schema di regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, varato di concerto con il Ministero dell’economia. Tale provvedimento, al vaglio del Consiglio di Stato, prevedeva l’irrogazione delle predette sanzioni al fine di incentivare l’utilizzo della moneta elettronica.

Il provvedimento richiamava l’art. 693 del c.p. La disposizione prevede che “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa, fino a trenta euro”.

I giudici hanno deciso di “bloccare” il testo del regolamento. Ora il problema dovrà essere affrontato dal nuovo Governo che dovrà intervenire per trovare eventualmente una soluzione.

Allo stato attuale le disposizioni in vigore prevedono l’obbligo di accettare in pagamento la “moneta elettronica”, ma di fatto, a seguito dell’ultimo intervento del Consiglio di Stato, l’eventuale rifiuto non determinerà alcuna conseguenza e quindi neppure l’irrogazione di una specifica sanzione. I commercianti e i professionisti possono, quindi, almeno per il momento, evitare di installare il POS da utilizzare per le transazioni di tipo elettronico.

In realtà la sanzione sarebbe dovuta entrare in vigore con decorrenza dal 1° febbraio 2016. L’irrogazione era prevista da un apposito decreto di attuazione previsto dalla legge di Stabilità del 2016. Tale legge aveva contestualmente disposto la riduzione a 5 euro dell’importo a partire dal quale scattava l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili.

I giudici del Consiglio di Stato hanno bocciato l’applicazione dell’art. 693 del c.p. in quanto il provvedimento supera di fatto le riserve di legge. In pratica così facendo il provvedimento individua delle sanzioni che non hanno fondamento nelle previsioni della norma originaria. Questa è stata la motivazione fondamentale che ha indotto i giudici a bloccare il provvedimento.

L’irrogazione delle sanzioni rimane quindi virtuale. A tal proposito deve essere comunque ricordato che il decreto crescita del 2012 (D.L. n. 179/2012), che ha previsto per la prima volta l’obbligo di accettare la “moneta elettronica”, prevedeva delle specifiche esimenti. L’obbligo non trovava comunque applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Il punto non è mai stato chiarito non essendo mai stata fornita alcuna nozione di “oggettiva impossibilità tecnica”.

La moneta elettronica in Italia stenta dunque a “decollare”. Indubbiamente il mero richiamo dell’art. 693 del c.p. è molto discutibile anche sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata. E’ così arrivata inesorabile la bocciatura del Consiglio di Stato.

Dovrà poi essere affrontato nuovamente anche il tema delle commissioni che restano troppo altre e rappresentano un ulteriore freno alla diffusione dell’utilizzo di mezzi di pagamento alternativi di tipo elettronico.

Nicola Forte

13 giugno 2018