A seguito del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista, depositario delle scritture contabili ed il cliente un rapporto che attribuisce, a quest’ultimo, la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto, a fronte di una controprestazione in denaro. Il consulente ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che determina, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte sua di risarcire i danni subiti dal cliente. Non sussiste tuttavia inadempimento contrattuale e responsabilità del professionista se il cliente non comunica i dati corretti
A seguito del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista, depositario delle scritture contabili ed il cliente un rapporto che attribuisce, a quest’ultimo, la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto, a fronte di una controprestazione in denaro. Il consulente ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che determina, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte di risarcire i danni subiti dal cliente.
Non sussiste inadempimento contrattuale e responsabilità del professionista se il cliente non comunica i dati corretti. E’ questa la conclusione raggiunta da Giudice di Pace di Taranto, Sez. I, nella sentenza n. 509/18, depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2018, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza di Legittimità in tema di responsabilità per irregolare tenuta delle scritture contabili.
INCARICO PROFESSIONALE
Dal punto di vista civilistico, le disposizioni che regolano il contratto di opera intellettuale sono previste dagli artt. 2229 e ss. cod. civ. che dispongono come la legge determini le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’articolo 2230, c.c., rubricato “prestazione d’opera intellettuale”, recita testualmente: “Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ed in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente”. L’esistenza del legame fiduciario tra profess