L’art. 648-ter 1 del codice penale (autoriciclaggio) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Esaminiamo gli sviluppi più recenti della normativa a riguardo
Aspetti generali
L’art. 648-ter 1 del codice penale (autoriciclaggio) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Non sono punibili a tale titolo le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
I confini di questa fattispecie delittuosa vengono tracciati dalla giurisprudenza, in particolare di legittimità, che ne stabilisce i rapporti con le ipotesi riconducibili al riciclaggio “proprio”, con le fattispecie di concorso nel reato e con i reati presupposti (la cui commissione costituisce l’antefatto necessario di un ulteriore reato – il riciclaggio / autoriciclaggio, consistente appunto nell’impiego, utilizzo, etc., dei proventi di provenienza delittuosa).
Le pene previste…
Sono previste per l’autoriciclaggio le pene della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena detentiva è dimezzata (compresa tra 1 e 4 anni) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
È infine prevista una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Il reato di autoriciclaggio è stato inserito anche nella disciplina della confisca (art. 648-quater del codice penale[1]) nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001).
I limiti edittali della multa in materia di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [artt. 648-bis e 648-ter del codice penale] sono stati contestualmente elevati nel minimo da 1.032 a 5.000 euro e nel massimo da 15.493 a 25.000 euro.
Il concorso del terzo
La questione del possibile concorso del terzo nell’autoriciclaggio, che certamente interessa i consulenti, è stata esaminata in diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali Cass. 18.9.2017, n. 42561.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte, erano state poste in essere plurime operazioni, il cui effetto era costituito:
- dal “rientro”