In caso di assenza del contribuente, la notifica di un atto fiscale deve considerarsi validamente eseguita se il messo notificatore ha consegnato, presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, il plico ad una persona che si è dichiarata autorizzata al ritiro
In caso di assenza del contribuente, la notifica di un atto fiscale deve considerarsi validamente eseguita se il messo notificatore ha consegnato – presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda – il plico ad una persona che si è dichiarata autorizzata al ritiro.
Questi i principi fissati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7638 del 28 marzo 2018.
La sentenza numero 7638 del 28 marzo 2018
La Commissione tributaria regionale della Puglia (Sez. di Foggia), in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame del contribuente, il quale aveva impugnato una cartella di pagamento in materia di imposta registro, lamentandosi di essere venuto a conoscenza dell’avviso di liquidazione “a monte” solamente con la notifica della cartella stessa.
Secondo i giudici di seconde cure, la validità della notifica dell’atto prodromico – eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti del contribuente assente – doveva essere esclusa “per il decisivo rilievo attribuito sia alla circostanza della mancata elisione di una delle parole “abitazione, ufficio, azienda”, e ciò in base a quanto si ricava dal modulo prestampato utilizzato dal messo notificatore per esporre compiutamente l’attività espletata,
sia alla ulteriore circostanza che il contribuente ha dimostrato che la consegnataria dell’atto, C.M., qualificatasi “collaboratrice ed autorizzata al ritiro”, invece, “è dipendente dello studio commerciale di B.A.L. sito al piano XI di (OMISSIS)”.
Seguiva ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, evidenziando che i giudici regionali pugliesi avevano trascurato di considerare che “nel modulo prestampato, al decimo rigo, prima della sequenza delle parole “abitazione, ufficio, azienda” rispetto alla quale non è stata disposta dal messo notificante alcuna specificazione mediante cancellazione o altro segno, figura comunque apposta una crocetta proprio accanto alla parola abitazione, che il T. risiede a (OMISSIS), che in tale città il contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600