False lettere di intento: non responsabile il contribuente che le ha ricevute | Sentenza CTP Firenze

Chi è responsabile in caso di emissione di false lettere di intento? Il contribuente diligente non può essere sanzionato per fatti addebitabili ad altri

Segnaliamo un singolare caso: quello dell’emissione di false lettere di intento

Ad una società viene contestata la mancata applicazione dell’IVA su operazioni effettuate in base a lettere d’intento rivelatesi false: la merce non era destinata all’esportazione nelle modalità previste dalla Legge.

I giudici della C.T.P. di Firenze giudicano non responsabile il contribuente che ha ricevuto le false lettere nonostante i controlli fatti sulle controparti.

In particolare:

tutti gli ordini in contestazione venivano pagati con bonifici anticipati e la ricorrente provvedeva ad inviare telematicamente nei termini di legge alla Agenzia delle Entrate le lettere d’intento dei cessionari, senza aver mai ricevuto alcuna segnalazione di anomalia in relazione alle stesse (e certamente l’Ufficio dispone di mezzi di accertamento più efficaci ed invasivi di quelli a disposizione dei privati)“.

 

In pratica il contribuente diligente non può essere sanzionato per fatti addebitabili ad altri.

 

N.B : Abbiamo già pubblicato un commento a questa sentenza >> 

 

 

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