Come è noto le cessioni all’esportazione comportano l’esenzione dell’IVA sui beni ceduti all’estero: in questo articolo, partendo da un caso di giurisprudenza, analizziamo quali sono i presupposti che fanno scattare l’esenzione IVA per le cessioni all’esportazione
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 82/5/17 del 19.1.2017, ha deciso in merito ad un caso in tema di cessioni all’esportazione.
Nella controversia in esame la società ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate per gli anni 2011, 2012, 2013, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva su richiesta delle parti.
L’Agenzia delle Dogane, al termine di una verifica, aveva rilevato infatti sostanziali irregolarità per gli anni suddetti nelle fatturazioni riguardanti esportazioni verso Russia e Ucraina in regime di esenzione IVA, in quanto cessioni alla esportazione e quindi non imponibili ex art 8 del DPR 633/72.
In particolare era stata rilevata l’assoluta mancanza di documentazione doganale idonea a provare l’effettiva uscita delle merci dal territorio nazionale.
La società evidenziava allora che, nel termine dei 90 giorni dalla consegna, aveva richiesto agli spedizionieri incaricati dal cessionario non residente la documentazione comprovante l’uscita della merce dal territorio nazionale e cioé l’invio della bolletta con il timbro doganale “visto uscire“.
La stessa società evidenziava inoltre che aveva poi controllato in via telematica, con esito positivo, il numero MRN di tracciament