la Legge di Bilancio è intervenuta anche in tema di società cooperative, con alcune modifiche sulla fiscalità: il prestito sociale e gli interessi passivi pagati, le agevolazioni fiscali aggiornate, il problema delle false cooperative…
Le società cooperative sono caratterizzate da una particolare configurazione civilistica, incardinata nelle norme generali del codice, e da un regime di agevolazioni fiscali che si applica in presenza del requisito della “mutualità prevalente” (art. 2512, c.c.).
La distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e non trova fondamento nella legge delega per la riforma societaria (art. 5, legge 3.10.2001, n. 366), ove era stata prevista la necessità di distinguere fra cooperazione costituzionalmente riconosciuta, e quindi meritevole del trattamento di favore (perché in possesso dei requisiti richiamati dall’art. 14 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601), e cooperazione “diversa”, di fatto assimilata al mondo delle società lucrative.
Si rammenta che le norme generali in materia di società cooperative sono contenute negli artt. da 2511 a 2545-octiesdecies, c.c.; in particolare, le cooperative a mutualità prevalente (destinatarie delle agevolazioni fiscali) sono previste dall’art. 2512 c.c.
Secondo l’art. art. 111–septies, disp. att. c.c., sono considerate “a mutualità prevalente” anche le cooperative sociali che rispettino le previsioni della legge 8.11.1991, n. 381. Inoltre, sono considerate mutualistiche le banche di credito cooperativo, se rispettano le norme delle leggi speciali (art. 223–terdecies, disp. att. c.c.).
Il trattamento fiscale agevolato per la cooperazione è incardinato negli artt. 10-14 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.
La legge di bilancio 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ha apportato alcune importanti novità in materia di cooperative (art. 1, commi 238-242), relative in particolare ai seguenti aspetti:
- divieto per le cooperative di utilizzare prestiti dei soci in sostituzione dei finanziamenti bancari;
- obbligo di utilizzo delle somme raccolte in operazioni strettamente funzionali all’oggetto sociale;
- limite del triplo del capitale sociale per ogni cooperativa, che non può essere superato per i prestiti richiesti ai soci;
- non applicazione alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale dell’art. 2467 c.c., in materia di finanziamenti dei soci nelle s.r.l.
Il prestito sociale in generale
Il prestito sociale è una possibilità offerta alle società cooperative e ai loro consorzi, che consente a tali soggetti di farsi finanziare dai propri soci cooperatori persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci da almeno