Le attività di impresa sono finalizzate alla produzione e/o al commercio di beni e/o servizi in una prospettiva economica. Anche la causa del contratto di società presuppone un’attività operativa e non la mera gestione statica di un patrimonio. Il regime fiscale delle imprese e delle attività produttive è orientato in tale direzione, nel senso che, se un’attività è vitale, è consentita deduzione di costi e detrazione di imposte. A volte, in campo fiscale, decidere se tale vitalità economica esista o meno, può essere questione non facile, specialmente quando occorre decidere sulle attività programmate, su imprese temporaneamente inattive ma prospetticamente vitali, o su situazioni protratte di attività insufficiente. Tali questioni si affrontano, ad esempio, in relazione alle problematiche della detrazione IVA, ai casi di società non operative, ai problemi della compensazione intersoggettiva delle perdite nell’ambito di fusioni e scissioni
Le attività di impresa sono finalizzate alla produzione e/o al commercio di beni e/o servizi in una prospettiva economica, e anche la causa del contratto di società presuppone un’attività operativa e non la mera gestione statica di un patrimonio. Anche il regime fiscale delle imprese e delle attività produttive è orientato in tale direzione: ne consegue che la “fisiologia” tributaria delle imprese consente ordinariamente la deduzione dei costi (imposte sui redditi) e la detrazione dell’imposta a monte (IVA) se esiste un’attività vitale, cioè se e in quanto l’impresa prosegua nella sua “missione” di produrre o scambiare (a scopo di lucro) beni e servizi.
A volte, in campo fiscale, decidere se tale vitalità economica esista o meno (con le relative conseguenze quanto all’applicazione delle norme fiscali sul reddito di impresa e sulle operazioni ai fini IVA) può essere questione non facile, specialmente quando occorre decidere sulle attività programmate, su imprese temporaneamente inattive ma “prospetticamente” vitali (eventualmente nella fase di start-up), oppure su situazioni protratte di attività “insufficiente” causata da fattori contingenti.
Tali questioni si affrontano, ad esempio, in relazione alle problematiche della detrazione IVA, ai casi di società non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, ai problemi della compensazione intersoggettiva delle perdite nell’ambito di fusioni e scissioni.
Aspetti generali
In generale, il legislatore fiscale riconosce il trattamento tipico delle attività di impresa (determinazione analitica del reddito; detrazione dell’IVA) quando ci si trova di fronte ad un’impresa che funziona. Come si è detto, tuttavia, capire se funziona e come, e quindi se è possibile applicare il regime di impresa, non sempre è cosa facile.
Occorre infatti tener conto della particolare tipologia di talune attività (ad esempio, le holding, che sono “non operative” per definizione), e anche delle vicende che interessano il ciclo economico (ad esempio, l’avviamento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può richiedere anni per l’esperimento di tutti i procedimenti amministrativi necessari).
In particolare, la questione delle attività preparatorie (che non sono ancora “operative” e caratterizzano la fase preliminare all’avvio della produzione) va inquadrata nel più generale problema della possibilità di riconoscere i costi sostenuti dall’impresa secondo un criterio di inerenza a vasto raggio.
In tale prospettiva, sarebbe opportuno riconoscere senza particolari problemi i costi concretamente sostenuti, anche quando si ricollegano a un’impresa solamente “progettata”.
La presenza di attività prodromiche rispetto alla normale attività di impresa, che al momento è solo programmata, o non può svolgersi per la mancanza di atti amministrativi, ovvero a causa di lavori in corso di effettuazione o del protrarsi di attività preparatorie, assume rilevanza – tra l’altro – quando si tratta di escludere l’applicazione delle norme in materia di società di comodo, o di riconoscere la compensazione intersoggettiva delle perdite (nonché degli interessi passivi e della base ACE eccedente).
Essendo tuttavia chiaro che non si tratta di entità artificialmente costituite per la fruizione indebita di normative fiscali associate al sistema di impresa, bensì di soggetti “votati” all’attività economica, che tuttavia rimane temporaneamente sospesa, è necessario che gli