I limiti per la contabilità di magazzino

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 29 gennaio 2018

in quali casi diventa obbligatorio per il contribuente in contabilità ordinaria tenere anche la contabilità di magazzino con relativi libri? Verifichiamo in quali casi scatta l'obbligo e quali sono le regole basiche per la tenuta di questo registro

Come noto, secondo l’articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996, i contribuenti in contabilità ordinaria sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal “secondo periodo d’imposta successivo” a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Nota

Pertanto se una società negli anni X e X 1 ha superato entrambi i suddetti limiti, l’obbligo della contabilità di magazzino scatterà a partire dall’anno X 3 (secondo periodo di imposta successivo).

Esempio pratico

Anno 2015 supero di entrambi i limiti previsti;

anno 2016 supero di entrambi i limiti previsti.

A far data dal 2017 nessun obbligo di tenuta in quanto si tratta di primo anno successivo al supero dei limiti;

a far data dal periodo 2018 sorge l'obbligo di tenuta delle relative scritture.

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L’obbligo viene meno dal primo periodo d’