in quali casi diventa obbligatorio per il contribuente in contabilità ordinaria tenere anche la contabilità di magazzino con relativi libri? Verifichiamo in quali casi scatta l’obbligo e quali sono le regole basiche per la tenuta di questo registro
Come noto, secondo l’articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996, i contribuenti in contabilità ordinaria sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal “secondo periodo d’imposta successivo” a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.
Nota
Pertanto se una società negli anni X e X 1 ha superato entrambi i suddetti limiti, l’obbligo della contabilità di magazzino scatterà a partire dall’anno X 3 (secondo periodo di imposta successivo).
Esempio pratico
Anno 2015 supero di entrambi i limiti previsti;
anno 2016 supero di entrambi i limiti previsti.
A far data dal 2017 nessun obbligo di tenuta in quanto si tratta di primo anno successivo al supero dei limiti;
a far data dal periodo 2018 sorge l’obbligo di tenuta delle relative scritture.
****
L’obbligo viene meno dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui il soggetto non supera, per la seconda volta consecutiva, almeno uno