Fatture 2017 pervenute nel 2018: soluzioni operative per la registrazione

come è noto dal 2017 sono cambiati i tempi per godere della detrazione IVA sulle fatture d’acquisto: in particolare tali fatture vanno registrate entro il 30/4/2018 (termine per l’invio della dichiarazione IVA); in questo articolo proponiamo alcuni suggerimenti pratici per la registrazione delle fatture datate 2017 e pervenute nel 2018, a seconda della data di arrivo

Nei convegni organizzati dal Commercialista Telematico, fin dalla introduzione del DL n. 50/17, il tema che sicuramente ha suscitato il maggior interesse da parte dei partecipanti, è stato senz’altro quello relativo alle modalità di gestione delle fatture 2017 che perverranno nel 2018.

Riteniamo dunque utile, dopo una breve premessa e qualche osservazione, fornire una guida a tutte le fattispecie possibili.

 

La novità normativa

Com’è noto, la modifica all’articolo 19 comma 1 del Decreto Iva ha comportato una notevole restrizione temporale del termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva.

In precedenza, esso poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, mentre, per le fatture 2017 potrà essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

 

Dubbi sulla legittimità di tale nuovo termine

Sono subito sorti dei dubbi sulla compatibilità della novella legislativa con il principio comunitario di neutralità dell’IVA. Se da un lato infatti è vero che le disposizioni comunitarie si limitano solo ad affermare che “il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diviene esigibile”, ma non risulta stabilito alcun limite temporale che, ove superato, impedisca di fare valere tale diritto, è altrettanto vero che la giurisprudenza comunitaria si è già espressa al riguardo, affermando che le direttive comunitarie non impediscono la previsione di un termine di decadenza entro cui esercitare il diritto alla detrazione, sicchè il (precedente) termine biennale non rende impossibile ed eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione.

Ma, appunto, tale “via libera” europeo si riferisce al precedente termine biennale. Possiamo oggi affermare ancora che anche il neonato termine non renda impossibile ed eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione?

Riteniamo la risposta scontata, e siamo fiduciosi del fatto che, se non interverrà il legislatore a ripristinare il precedente termine, ci penserà la Comunità Europea, posto che come noto, l’Iva è un tributo comunitario.

 

I casi pratici

Fin qui, dunque, gli aspetti relativi alla legittimità della norma.

Si tratta adesso di esaminare il comportamento da attuare nei casi in cui una fattura datata 2017 pervenga in azienda nel 2018, e al riguardo possiamo distinguere in base alla data di ricezione della stessa.

Fatture pervenute entro il 16/1 per i mensili o entro il 28/2 per i trimestrali

In questo arco temporale non c’è stato ancora il versamento, e nemmeno la presentazione della Li.pe.

Le fatture pervenute entro tali date (diverse a seconda che si tratti di mensile o di trimestrale) potranno essere registrate (e l’iva detratta) nella liquidazione relativa a dicembre (o IV trimestre), in virtù del principio di cui allo stesso articolo 19 del DPR n. 633/72, che ammette la detrazione dell’Iva con riferimento al momento in cui essa diviene esigibile (per il commissionario). Esemplificando, una fattura emessa il 15/1/18, relativa a consegne effettuate nel mese di dicembre, potrà essere registrata dal cliente anche a gennaio 2018 ma detraendone l’imposta nel mese di dicembre 2017. Stesso discorso, ovviamente, se la fattura è datata 2017.

Fatture pervenute dal 16/1 al 28/2 per i mensili

In questo arco temporale c’è stato il versamento, ma non la presentazione della Li.pe.

Le fatture pervenute dopo il 16/1 (per i contribuenti mensili) ma entro il termine per l’invio della Liquidazione Periodica relativa al mese di dicembre (ultimo trimestre) potranno essere registrate (e l’iva detratta) nella liquidazione relativa a dicembre (che si presume non ancora chiusa definitivamente), facendo dunque emergere un’eccedenza di versamento (rispetto a quanto dichiarato nella Lipe). Tale eccedenza verrà recuperata come credito annuale, in sede di dichiarazione.

Fatture pervenute dall’ 1/3 al 16/3/2018 per i trimestrali

In questo arco temporale la Lipe è stata presentata, ma non c’è stato né il versamento né la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

In questo caso il cessionario potrà far confluire (ovvero registrare e detrarre) l’iva nell’ultimo trimestre 2017, a condizione però di ravvedere l’infedele Li.Pe. presentata il 28/2. Tale ravvedimento potrà essere effettuato con la presentazione della Li.pe. corretta, e con il pagamento della sanzione pari a 1/9 di 250 euro (se la presentazione avviene entro il 15/3) o 1/9 di 500 euro (se la presentazione avviene il 16/3). Per un panorama completo del ravvedimento della Li.Pe, si rinvia a questo articolo https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2017/09/dalle-entrate-una-facilitazione-nel-ravvedimento-delle-liquidazioni-periodiche-che-prelude-a-modifiche-del-modello-iva-2018.html

Nel caso in cui non volesse procedere al ravvedimento, potrà comportarsi come nella fattispecie seguente.

Fatture pervenute dall’ 1/3 (mensili) o 17/3 (trimestrali) al 30/4/2018

In questo arco temporale la Lipe è stata presentata, il versamento è stato effettuato, ma la dichiarazione Iva annuale non è ancora stata presentata.

Anche in questo caso il cessionario potrà legittimamente esercitare il diritto alla detrazione, registrando la fattura nella data di ricezione (ad esempio, 20/3/18) ma facendo risultare l’iva a credito dai quadri VF e VL del modello di dichiarazione Iva18. In tal caso dunque si chiuderà la dichiarazione con una eccedenza di versamento (se a debito) o un maggior credito (se anche la liquidazione originaria chiudeva a credito), liberamente compensabile in base alle regole ordinarie.

Fatture pervenute dopo l’1/5/2018

In questo caso, l’unica strada per detrarre l’Iva è quella di presentare la dichiarazione iva integrativa, al fine di recuperarla come visto al caso precedente (eccedenza di versamento o maggior credito).

Per la gestione delle fatture non pervenute entro quattro mesi dalla effettuazione dell’operazione, si rinvia ad un articolo già pubblicato, a questo link https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2017/11/termine-la-detrazione-iva-30-aprile-non-vale-tutti.html

 

 

27 dicembre 2017

Danilo Sciuto