Termine per la detrazione IVA: il 30 aprile non vale per tutti

il termine ultimo per registrare le fatture di acquisto del 2017 ed esercitare il diritto alla detrazione IVA scade il 30 aprile 2018; in realtà tale termine non è univoco, esistono almeno tre eccezioni:
1) la regolarizzazione di fattura non pervenuta entro aprile 2018
2) la detrazione dopo rivalsa
3) gli acquisti intracomunitari di beni

Come è noto, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti è stato ridotto di due anni dalla modifica all’articolo 19 del Dpr n. 633/72 effettuata dall’art. 2 del DL 50/2017.

In particolare, il Legislatore ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, e non più quindi entro il più lungo termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di nascita dello stesso. Tutto ciò a decorrere dalle fatture (e bolle doganali) emesse dal 1° gennaio 2017.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale drastica riduzione riguarda solo la maggioranza delle fattispecie, ma non tutte. Vediamo perché.

 

Regolarizzazione di fattura non pervenuta entro aprile 2018

Un primo caso è quello dell’obbligo di regolarizzazione in caso di fattura non pervenuta, previsto dall’articolo 6 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97 a carico del soggetto-cliente/committente. La norma, com’è noto, prevede che l’operazione di acquisto debba essere regolarizzata con l’emissione di una fattura, entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, presentando la fattura stessa, entro i successivi 30 giorni, all’agenzia delle Entrate e versando la relativa imposta.

Si ponga il caso, ad esempio, che nel mese di dicembre si sia realizzata una operazione rilevante iva, a fronte della quale il cliente non abbia, a tutto aprile 2018 (4 mesi dalla effettuazione) ricevuto la fattura.

In questo caso è evidente che il cliente dovrà regolarizzare l’operazione entro i successivi 30 giorni (30/5/2018) sforando dunque il termine per la dichiarazione Iva relativa a quella operazione, ma non certo per negligenza, ma solo perché permesso dalla norma.

A parere di chi scrive, l’Iva potrà essere detratta nell’anno di regolarizzazione e di pagamento all’Erario (2018) in modo tale da far coincidere il diritto a detrazione con il versamento dell’imposta.

Se così non fosse, il cliente sarebbe costretto a presentare una dichiarazione integrativa (a favore) per l’anno 2017.

 

Detrazione dopo rivalsa

Un altro caso in cui la riduzione dei tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione non ha effetto, è quello dell’Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo; tale termine, contenuto nell’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972 non è infatti stato modificato dalla predetta riforma, in quanto quest’ultima disciplina dotata di un carattere di specialità rispetto all’ordinario meccanismo del sistema Iva.

Ma vediamo in cosa consiste la norma. In caso di accertamento Iva, il fornitore ha diritto di rivalersi dell’imposta nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento dell’Iva accertata, delle sanzioni e dei relativi interessi. Il cliente, destinatario della rivalsa, ha ovviamente il diritto di portare in detrazione l’Iva addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata. In termini pratici, il fornitore emetterà una fattura, la cui iva potrà essere detratta, solo dopo che il cliente ha corrisposto l’Iva al fornitore. La norma è tale che il cliente è sottoposto, per un certo periodo, ad un’imposizione economica cui non è tenuto; pertanto, è ragionevole desumere che una ulteriore compressione del diritto di detrazione, in termini stavolta di tempistica, sarebbe da considerarsi eccessiva.

 

Gli acquisti intracomunitari di beni

Un altro caso riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. Anche per essi vale la regola generale, che come noto prevede che il diritto alla detrazione sorga al momento in cui l’iva è esigibile; tale momento è ancorato, dall’art. 39 del DL 331/93, al momento della partenza dei beni dal paese Ue.

Tali fatture, a mente degli artt. 38, 46 e 47 del DL 331/93, vanno prima integrate, e solo poi registrate nel registro fatture emesse entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione, nonché in quello acquisti ai fini della detrazione. Sicchè, a differenza di quanto avviene per le fatture intracomunitarie attive, il diritto alla detrazione è subordinato al momento della integrazione, che a sua volta è collegato al ricevimento della fattura, e non alla effettuazione dell’operazione.

Pertanto, ancorchè l’operazione sia effettuata al momento di partenza dei beni dal Paese cedente, l’esigibilità dell’imposta con il collegato diritto alla detrazione dipende dalla ricezione e dalla integrazione della fattura.

La differenza temporale sarà evidente per gli acquisti di beni fatturati nel 2017 ma registrati dal cessionario nel 2018.

Nel caso in cui infatti, esemplificando, un cessionario riceve a febbraio 2018 una fattura relativa ad un bene partito dal Paese del cedente nel mese di dicembre 2017, dovrà integrare ed annotare la stessa entro il 15 marzo, con riferimento al mese di ricezione (febbraio), del quale parteciperà alla liquidazione. La detrazione potrà essere esercitata entro il termine per presentare la dichiarazione Iva relativa al 2018 (che ad oggi è il 30/4/2019).

20 novembre 2017

Danilo Sciuto