Ravvedimento Liquidazioni Periodiche: facilitazione dal Fisco

Proviamo a chiarire quali sono i casi e i costi del ravvedimento delle Liquidazioni Periodiche IVA.
La presentazione della Lipe corretta non è sempre dovuta, vediamo cosa dicono gli ultimi chiarimenti del Fisco. A cura di Debora Graziano e Danilo Sciuto.

Liquidazione Periodica IVA

liquidazione iva trimestraleLa comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni, più nota tra gli addetti ai lavori come Liquidazione Periodica, o con l’acronimo di LiPe, è stata introdotta con l’art. 4 comma 2 del DL 193 del 22/10/2016, che ha introdotto il nuovo articolo 21 bis al DL. n. 78/2010, ed è entrata in vigore dal 2017.

La LiPe deve contenere:

  • I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • I dati della liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

L’invio deve essere fatto tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, ma utilizzando la piattaforma Web Fatture Corrispettivi.

La scadenza, a regime, è stabilita per la fine del secondo mese successivo ad ogni trimestre (fatte eccezioni per la scadenza del I trimestre 2017 che è stata stabilita al 12/6/2017 (D.P.C.M. del 22 maggio 2017) e per quella del II trimestre 2017 che è stata rinviata al 16 settembre, ovvero al 18 essendo il 16 un sabato).

Misura della riduzione nel ravvedimento delle Liquidazioni Periodiche IVA

Si è già avuto modo di trattare, sulle pagine del Commercialista Telematico, del regime sanzionatorio applicabile al caso di omessa, infedele o errata Comunicazione, nonché dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso alla fattispecie in esame.

Su quest’ultimo punto, infatti, l’istituto è senz’altro applicabile in quanto, trattandosi di sanzioni di natura amministrativo-tributaria, solo in presenza di deroga espressa il ravvedimento potrebbe essere escluso.

Così si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione Ministeriale n. 104 del 28/7/2017.

Si precisa che in tale Risoluzione Ministeriale vengono espressi in forma tabellare i casi in cui il pagamento della sanzione (ridotta in base alle note regole dell’articolo 13 del D,.Lgs. n. 472/97) avvenga successivamente alla regolarizzazione dell’inadempimento (ossia la presentazione della Lipe omessa/errata).

Nel caso invece (più classico e pragmatico) di presentazione della Lipe e contestuale pagamento della sanzione ridotta, il ravvedimento è, più semplicemente, così schematizzabile:

EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO
SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO

Dal 1° al 15° giorno dalla scadenza originaria (anche prorogata)

1/9 di 250

Dal 16° al 90° giorno dalla scadenza originaria (anche prorogata)

1/9 di 500

Dal 91° giorno al 30/4/x+1

1/8 di 500

Dall’ 1/5/x+1 al 30/4/x+2

1/7 di 500

Dopo il 30/4/x+2

1/6 di 500

Per l’AdE la presentazione della Lipe corretta/omessa non è sempre necessaria

Ciò precisato, quello che qui si vuole sottolineare è una affermazione che con la stessa Risoluzione 104 del 28/07/2017 l’Agenzia delle Entrate ha voluto dare sempre in merito al regime sanzionatorio da applicare nel caso di omessa/errata/incompleta comunicazione.

Nello stabilire quanto ampiamente preventivato, ossia la possibilità di ravvedere la Comunicazione rapportando le sanzioni previste dalla norma (art. 11 del D.Lgs. n. 471/97) alle riduzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, la Risoluzione afferma che qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione prevista per la infedele Lipe, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione, eventualmente ravveduta, prevista per l’infedele dichiarazione Iva, nonché quella specifica per la Lipe, anch’essa eventualmente ravveduta.

In sostanza, dunque, in base alla Risoluzione in esame, il contribuente è di fatto esonerato, qualora ravvedesse una Lipe omessa o infedele, dalla (ri)presentazione della stessa, se ed in quanto ha già presentato (o sta presentando) una dichiarazione Iva con i dati corretti. Ovviamente in questo caso la riduzione della sanzione edittale sarà pari a 1/8.

Non possiamo dunque che constatare come dal punto di vista dell’adempimento questa indicazione sia favorevole al contribuente, il quale, accortosi di un errore nella Lipe del II trimestre, eviterà di inviarne una seconda corretta, pagando sì una sanzione di qualche euro in più, ma attendendo fino alla dichiarazione Iva per sanare l’infrazione.

A questo punto però sorge una ulteriore considerazione.

Poiché le informazioni della Liquidazione periodica sono relative (ovviamente) ad un trimestre, mentre il modello Iva le contiene cumulative per anno, per permettere che le informazioni omesse/errate della Lipe siano inserite nella dichiarazione annuale, occorrerà a parere di chi scrive integrare i quadri VF e VE del modello Iva18, riportando ad esempio tanti quadri quante sono le liquidazioni, che verranno compilati dai contribuenti che si riserveranno la possibilità di omettere l’invio della Lipe omessa/integrativa, indicando appunto come permesso dalla RM in commento i dati esatti nel modello annuale.

Concludiamo ricordando che la sanzione per il ravvedimento della Lipe va versata con il modello F24 indicando il codice tributo 8911 e l’anno dell’infrazione (2017).

 

28 settembre 2017

A cura di Debora Graziano e Danilo Sciuto

 

 

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