Abolizione scheda carburante: siamo sicuri che tutto sarà semplice e agevole?

E’ probabile che dal 1 luglio 2018 l’abolizione della scheda carburante e l’arrivo dell’obbligo di fatturazione elettronica per il settore carburanti possano creare una serie di inutili complicazioni ai contribuenti.

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di Bilancio 2018 – oltre ad abrogare, con decorrenza dal prossimo 1 luglio 2018, la scheda carburante, a decorrere dalla medesima data, con l’art. 1:

  • comma 917, ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • comma 920, ha integrato l’art. 22, terzo comma, del decreto Iva, che prevede «Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla» con il seguente nuovo periodo «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica»;
  • comma 921, al D.P.R 21 dicembre 1996, n. 696, riguardante le norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ha modificato il comma 1, lettera b), dell’art. 2, che, quindi, espressamente dispone «Non sono soggette all’obbligo di certificazione (ricevuta fiscale o scontrino fiscale, n.d.r.) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione»;
  • comma 922, all’art. 164 del Tuir, ha inserito il comma 1-bis che recita: «Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»;
  • comma 923, all’art. 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto Iva, ha aggiunto il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

 

In pratica, da quanto indicato, si rileva che per gli operatori economici o soggetti Iva, tra l’altro, dal 1° luglio 2018:

–    prende avvio la fatturazione elettronica obbligatoria per le fatture inerenti a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, oltre all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori;

–    viene meno l’obbligo di tenuta della scheda carburante, in quanto da tale data:

–       gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva devono necessariamente risultare documentati con fattura elettronica, tenendo presente che sono stati espressamente esclusi dall’obbligo di certificazione solamente gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;

–       la deducibilità e la detraibilità Iva dell’onere o della spesa (anche se parziale) per l’acquisizione del carburante si renderanno operativi solamente se gli inerenti pagamenti risulteranno tracciabili in quanto posti in essere utilizzando carte di credito o di debito, bancomat o carte prepagate;

–       agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante verrà riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni che risultano eseguite tramite sistemi di pagamento elettronico.

E fin qui, anche se prevedo problematiche all’orizzonte, tutto sembra chiaro (o quasi).

 

Infatti, mi sono chiesto:

1.       per richiedere la fattura, oltre ai dati anagrafici, è necessario segnalare anche il “numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente”, l’esercente dell’impianto stradale si accontenterà del numero che conosco a memoria o dovrò certificarlo in qualche altro modo? Oppure, sarà lui che si collegherà al sito dell’Agenzia delle entrate per verificare che quel numero da me segnalato con tanta certezza, in effetti corrisponde proprio al mio nominativo? Ma, se personalmente il gestore non mi conosce (pensate a un rifornimento in autostrada), devo produrre anche la carta d’identità?

2.       la scheda carburanti, tra gli elementi obbligatori, prevedeva l’indicazione anche della targa del veicolo, ritengo che la medesima informazione debba avvenire anche per la fattura elettronica, perché, se così non fosse, si potrebbero fare rifornimenti per più autovetture da far rientrare, anche se in misura parziale, nell’ambito dei costi deducibili e con Iva recuperabile a credito, se, ovviamente, i singoli pagamenti risultano posti in essere tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. Le vigenti disposizioni prevedono che per i professionisti sussiste la possibilità di dedurre un solo veicolo e nel caso di studi associati la deducibilità riguarda un solo veicolo per associato;

3.       la legge di bilancio 2018, tra i vari disposti, impone anche un piano straordinario di controlli nel triennio 2018-2020 per contrastare l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione dei carburanti, nell’ambito della programmazione dell’attività e delle risorse disponibili dell’agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di finanza. Che significato assume detto piano di controlli? Non è che, per caso, in sede di verifica, nel citato periodo triennale, vanno a confrontare l’entità dei rifornimenti posti in essere, ad esempio, quelli posti in essere nel corso dell’anno 2017 con quelli del 2019 o quelli del primo semestre 2018 con quelli del secondo semestre del medesimo anno? Se così fosse, non inizierà la caccia alle streghe, ma all’apposizione del “timbro non veritiero” sulla scheda carburante, con quali conseguenze? La Corte di Cassazione, in più di una sentenza, ha precisato che integra la fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, il contribuente che utilizza schede carburante false, recanti operazioni inesistenti o, comunque aumentate, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’Iva. Non solo, poiché l’addetto della distribuzione deve convalidare tali annotazioni apponendo la propria firma sulla scheda, in quanto tale firma, come chiarito anche dalla circolare 205/1998, assume estrema importanza, poiché convalida la regolarità dell’operazione di acquisto. Per questo motivo, l’addetto deve preventivamente accertarsi della corrispondenza della scheda con il veicolo da rifornire. Ma se la firma e un segno indecifrabile?

4.       e, se per ipotesi, il rifornimento viene fatto al self service quando il distributore non è assistito da persone? Si dovrà forse compilare un apposito messaggio con tutti i dati necessari per poter consentire l’emissione della fattura elettronica oppure, indirettamente, vige il divieto di fare rifornimenti fuori orario?

È auspicabile che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione, provveda a indicare delle soluzioni di tipo “semplificativo” e non di “complicazione procedurale”. Auspico di non riscontare l’ennesima delusione.  

 

16 gennaio 2018

Giancarlo Modolo