Rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati verso la società: la prassi da seguire

ci avviciniamo alla fine dell’anno ed inizia il momento di verificare l’opportunità da parte dei soci di rinunciare ai crediti vantati verso la società, soprattutto se l’esercizio sociale dovesse chiudersi in passivo. In questo articolo verifichiamo la prassi da seguire dal punto di vista civilistico e fiscale per la corretta rinuncia e per non incappare nella tassazione di plusvalenze

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateIn prossimità della fine dell’anno i contribuenti devono effettuare una verifica degli adempimenti da porre in essere per evitare pesanti ricadute fiscali. Uno di questi adempimenti riguarda la comunicazione del socio alla società partecipata del valore fiscalmente riconosciuto del credito qualora il socio stesso abbia rinunciato al relativo incasso.

La previsione è contenuta nell’art. 88, comma 4–bis del TUIR aggiunto a seguito dell’approvazione del D.Lgs n. 147/2015, c.d. internazionalizzazione.

Prima dell’ultimo intervento normativo il precedente comma 4 prevedeva l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive originate dalle operazioni di rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti vantati nei confronti della società partecipata. Il ricorso a queste operazioni è molto frequente. In particolare se, in passato, i soci hanno versato ingenti somme, a titolo di finanziamento, nelle casse della società, potrebbero ora procedere alla ricapitalizzazione delle società medesime per azzerare o ridurre le ingenti perdite accumulate nel corso degli anni.

La cancellazione nell’attivo di bilancio del credito vantato dal socio determina, ai fini civilistici, il rafforzamento patrimoniale della società. Conseguentemente l’incremento del patrimonio netto può essere legittimamente destinato, come ricordato, alla copertura delle perdite dell’esercizio.

Ai fini fiscali emerge una sopravvenienza attiva che in precedenza, anteriormente all’approvazione del D.Lgs n. 147/015, era in ogni caso non tassabile per l’intero importo. Il contribuente non aveva neppure la necessità di sterilizzare la sopravvenienza ai fini fiscali in quanto la stessa non transitava per il conto economico.

Il legislatore si è però reso conto che il comma 4 in rassegna, nella formulazione precedentemente precedentemente in vigore determinava comportamenti elusivi. Si verificavano dei veri e propri “salti” di imposta con un grave danno per le casse dell’erario. Si consideri ad esempio il caso in cui un socio acquisti il credito che una banca vanta nei confronti della società partecipata. Si consideri il caso in cui il valore nominale ammonti a 100.000 euro e l’acquisto è effettuato a 80.000 euro. La banca è correttamente legittimata a considerare in deduzione quale perdita l’importo di 20.000 euro. A sua volta se il socio avesse rinunciato all’incasso del credito acquistato dalla banca la sopravvenienza attiva sarebbe risultata completamente esclusa dalla tassazione. L’operazione così descritta risultava asimmetrica in quanto a fronte di un soggetto, la banca, che deduceva un costo di 20.000 euro, un altro soggetto, cioè la società, fruiva della detassazione integrale della sopravvenienza realizzata.

Il nuovo comma 4–bis di cui al citato articolo 88 riconosce ora la neutralità della sopravvenienza attiva in caso di rinuncia nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito. In buona sostanza la cancellazione del credito per un importo pari a 80.000 euro dà luogo all’emersione di una sopravvenienza attiva tassabile per un importo pari a 20.000 euro. In questo caso la società subisce un prelievo su un componente positivo di reddito di importo esattamente equivalente a quello considerato in deduzione dalla banca. L’operazione è ora perfettamente simmetrica.

Tuttavia è necessario continuare a distinguere il piano civilistico rispetto a quello fiscale. In particolare, la cancellazione del credito iscritto in bilancio al valore nominale di 100.000 euro continuerà a determinare, come in passato, un incremento del patrimonio netto equivalente. Invece ai fini fiscali la società dovrà rilevare in sede di dichiarazione dei redditi una sopravvenienza tassabile per 20.000 euro. In questo caso l’indicazione sarà effettuata con un’apposita variazione in aumento all’interno del quadro RF del Modello dichiarativo.

Deve però considerarsi che la società, al fine di determinare correttamente la sopravvenienza attiva tassabile, deve conoscere il valore fiscalmente riconosciuto del credito. Infatti, il componente positivo di reddito sarà dato dalla differenza tra il valore nominale del credito oggetto di rinuncia ed il valore fiscalmente riconosciuto dello stesso.

Per tale ragione l’art. 88, c. 4–bis del TUIR ha previsto, al fine di conservare la neutralità fiscale della sopravvenienza, che il socio rinunciante comunichi formalmente alla società, anche tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscalmente riconosciuto del credito. L’inadempimento dà luogo alla rilevanza fiscale dell’intera sopravvenienza attiva. In questo caso l’intero importo oggetto di rinuncia, quindi il valore nominale del credito, rappresenta una sopravvenienza attiva tassabile.

La disposizione è estremamente carente a fronte di conseguenze che possono essere anche molto gravi. Non vengono ad esempio precisate le modalità di comunicazione. In mancanza di indicazioni specifiche è preferibile prudenzialmente utilizzare la PEC o effettuare la comunicazione con qualsiasi altro “mezzo” in grado di assicurare la data certa. Non sembra che la comunicazione debba essere effettuata entro la fine del periodo di imposta. La data ultima dovrebbe essere rappresentata dalla scadenza del termine per l’invio della dichiarazione dei redditi. Tuttavia deve essere considerato che la società ha interesse a conoscere l’ammontare delle sopravvenienze tassabili ai fini della determinazione delle imposte da iscrivere in bilancio. La data del 30 settembre, prevista per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi, è sicuramente corretta. Tuttavia esigenze di ordine pratico impongono di effettuare la comunicazione entro il termine previsto per la redazione della bozza di bilancio.

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30 novembre 2017

Nicola Forte