Rinuncia al credito da parte del socio e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

La rinuncia ai crediti che i soci vantano nei confronti delle società partecipate, per avere valore fiscale, deve essere preceduta da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il valore di carico fiscale del credito: tale procedura assume connotazioni da burocrazia bizantina che lasciano dubbi sulla corretta operatività

Ossia, quando per evitare situazioni di elusione del tutto marginali, si complica la vita a tutti i contribuenti…

Con le modifiche apportate all’art 88 del TUIR, e l’introduzione del nuovo comma 4-bis, affinché la rinuncia ai crediti da parte dei soci non abbia effetti sul reddito imponibile della società è necessario un nuovo adempimento: la dichiarazione del costo fiscale del finanziamento.

La nuova norma infatti così dispone:

“La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.”

In questi giorni di bilanci e di emersione di situazioni di sottopatrimonializzazione, in tanti stanno valutando, ove possibile, di stimolare la rinuncia dei soci a precedenti finanziamenti, al fine di ripatrimonializzare, senza immissione di nuova liquidità, le società di capitali.

Il quesito ricorrente è se la prevista dichiarazione sostitutiva di atto notorio debba necessariamente essere munita di data certa.

La norma nulla prevede in proposito e, quindi, al di là dell’ovvia opportunità, la risposta dovrebbe essere no.

Tuttavia, un ulteriore e più pregnante dubbio si palesa dalla lettura del testo normativo: in che modo deve essere perfezionata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è quell’atto previsto dall’art 47 del DPR 445/2000. Non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che il legislatore fiscale abbia inteso far riferimento a tale documento.

Se di tale documento si tratta, quindi, lo stesso deve contenere la dichiarazione, resa dal soggetto interessato, secondo le modalità dell’art 38 dello stesso decreto.

E l’art 38 prevede, al comma 3, che

“le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.

La norma prevede che la dichiarazione sia resa dal socio alla società partecipata.

E’ quindi una dichiarazione che, benché finalizzata a spiegare effetti sostanziali nella determinazione del reddito della società, non è diretta ad una pubblica amministrazione, ovvero ad un gestore o esercente di pubblico servizio e, quindi, sussistono concreti dubbi che la stessa possa essere resa secondo la modalità citata nella parte finale dell’articolo, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

In tal caso, se ciò non fosse possibile, la conseguenza sarebbe la necessità che la sottoscrizione avvenga alla presenza del pubblico ufficiale che verifichi l’identità del soggetto e che tutte le dichiarazioni non conformi, già rese alle società da parte dei soci, sarebbero prive di validi effetti.

Sulla questione, che assume sempre più rilevanza nei bilanci in corso di approvazione, è auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria che precisi, senza possibilità di equivoco, quali caratteristiche di forma debba avere la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

25 maggio 2017

Filippo Mangiapane – Roberto Politi