Riforma del fallimento e delle procedure concorsuali: le pillole

Le principali pillole delle procedure concorsuali del futuro; la riforma del fallimento è in corso d’opera e a breve sono attesi i decreti delegati che renderanno operative le novità già delineate. A cura di Cinzia Mengozzi.

Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” – Riforma del fallimento

Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare, la disciplina delle procedure concorsuali minori, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) ed il sistema dei privilegi e delle garanzie.

 

Principi generali procedurali

Il Governo adotterà un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura pre-fallimentare ex art. 15 l.f., modello con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo. In tale sede confluiranno tutte le domande ed istanze anche contrapposte di creditori, P.M. e debitore in vista dell’adozione o dell’omologazione da parte del Giudice competente della procedura più appropriata alla soluzione della crisi o insolvenza accertata.
Si prevede l’innovativa legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza.

Il procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza sarà esperibile per ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

Per contro, si prevede una disciplina diversificata relativamente ai possibili esiti, tenendo in debito conto le peculiarità soggettive del debitore e oggettive dimensionali, assimilando il trattamento dell’impresa “sotto soglia” ex art. 1 l.f. a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori.

Sono preferite, ed incentivate anche con molteplici misure premiali, sia personali che patrimoniali, le soluzioni concordate e conservative dell’impresa a quelle liquidatorie e coattive.

Al fine della competenza territoriale prevarrà il luogo del “centro degli interessi principali del debitore” secondo la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea.

 

1 – Procedure di allerta e di composizione assistitia della crisi 

Ex novo viene introdotta dall’art. 4 una procedura amministrativa di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, diretta a rilevare l’emersione anticipata della crisi al fine di agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.

La lungaggine delle procedure concorsuali minori vigenti spesso ha aggravato la crisi esistente.

L’applicazione di tale fase stragiudiziale è esclusa unicamente per:

  1. società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato;
  2. grandi imprese come definite dalla normativa comunitaria.

 

Competenza

L’O.C.C., istituito presso ciascuna CCIAA, nominerà un collegio di tre membri esperti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali:

a) su istanza del debitore (art. 4, lett. B),

Si precisa che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione assumeranno l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi.

b) d’ufficio mediante convocazione da parte dell’ O.C.C. su segnalazione obbligatoria e sanzionata:

1) degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione in caso di inerzia o inadeguata risposta da parte dell’impresa. Autorevole orientamento segnala la necessità di modifica codicistica dal momento che, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, la maggior parte delle S.R.L. sono sfornite anche del sindaco unico;

2) dei creditori pubblici qualificati, alias Agenzia delle Entrate, enti previdenziali ed agenti della riscossione delle imposte.

La mancata segnalazione comporterà inefficacia di taluni privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono. Tali creditori pubblici avranno l’obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Il nominato organismo assisterà il debitore nella procedura di composizione assistita

  • individuando misure idonee al superamento della crisi
  • verificando se nel termine ultimo di sei mesi è stata raggiunta la soluzione concordata con i debitori. Tale termine semestrale è prorogabile solo se sia riscontrata la sussistenza di positive trattative.

Questa fase stragiudiziale è confidenziale e riservata. Si è peraltro rilevato che la procedura non sarà riservata nell’ipotesi in cui sia richiesto al Tribunale delle Imprese l’adozione di misure protettive necessarie, atte a condurre alle trattative citate.
Qualora l’Organismo non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, ne darà notizia al P.M. al fine del tempestivo accertamento di tale status.

 

Procedure di composizione concordata della crisi

Innovativi si appalesano gli artt. 5 e 6 che incentivano gli istituti già esistenti; ad iniziativa del debitore, dei creditori e dell’Autorità Giudiziaria:

  • piani attestati di risanamento
  • accordi di ristrutturazione dei debiti
  • accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria
  • concordato preventivo

Inizialmente il disegno di legge aveva espunto la fattispecie del Concordato preventivo liquidatorio, considerati gli elevati costi, superiore di circa quattro volte quelli del Fallimento ed il realizzo dell’attivo oltremodo similare.

Pertanto nella stesura definitiva della Legge delega si è optato per l’ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente nel caso di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori e che assicurino, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari, il che è condizione di fattibilità giuridica dell’istituto della cessio bonorum.

Qualora non siano esperibili le procedure di composizione di cui ai precedenti punti 1 e 2, l’estremo remedium è la procedura di di liquidaizone giudiziale, cioè l’equivalente della vecchia procedura fallimentare.

 

3 – Procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento)

La Legge delega cita all’art. 7 la procedura di liquidazione giudiziale, data l’esigenza di ovviare allo storico discredito legato alla terminologia lessicale del termine “fallimento”.

 

Esdebitazione

Il debitore avrà la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura.

E’ prevista l’introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

Per le società di capitali e di persone, previa verifica della meritevolezza rispettivamente degli organi amministrativi e/o dei soci, sarà prevista l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

1 dicembre 2017

Cinzia Mengozzi

***

Potrebbe interessarti anche: Crediti da lavoro e TFR: se il datore è insolvente si ricorre al Fondo di Garanzia

Segui qui tutte le novità sulla—> Riforma del Fallimento