I sistemi di allerta interna dopo la riforma della Legge Fallimentare

la riforma della Legge Fallimentare impone l’elaborazione di sistemi di allerta interni alle aziende che permettano di prevenire l’esplodere di crisi aziendali: tali sistemi si baseranno sull’elaborazione dei dati derivanti dalla gestione già in corso d’anno

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Sistemi di allerta interna

E’ stata definitivamente varata nei giorni scorsi la riforma della Legge Fallimentare. Tra le novità della Legge delega si evidenzia:

– il riconoscimento della centralità dei controlli societari;

– l’introduzione di una procedura di allerta e composizione assistita della crisi.

Quest’ultima sarà governata da un organismo ad hoc istituito presso ciascuna Camera di commercio.

Il procedimento avrà inizio su istanza di parte o a seguito di segnalazioni qualificati diversi dal debitore:

  • gli organi di controllo societari

  • i creditori pubblici qualificati, tra cui l’agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione.

Con logica incentivante, saranno previste misure premiali in tema di esenzione da responsabilità, per l’organo di controllo che si attivi prontamente e a favore dell’imprenditore che tempestivamente propone istanza ricorso ad una delle procedure concorsuali previste.

Pertanto, si ha conferma che l’evoluzione del quadro normativo in materia di vigilanza e controllo societario sta ponendo in capo agli organi di controllo interno (sindaci) e alla funzione di revisione contabile, tenendo conto degli specifici ruoli e funzioni, sempre maggiori oneri in merito alla predisposizione di sistemi informativi ed assetti organizzativi non solo più rivolti a consuntivo (backward-looking), in materia di pianificazione e controllo interno volti a salvaguardare la capacità di generare un adeguato “flusso di cassa” (financial control & cash-flow oriented).

Lo scopo è quello di monitorare l’assetto economico-finanziario aziendale allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo ed individuare prontamente l’insorgenza di situazioni che potrebbe produrre un prolungato squilibrio economico-finanziario, tale da compromettere il presupposto della continuità aziendale (going concern).

La finalità è quindi quella di segnalare significativi incrementi della probabilità d’insolvenza (PD = probability of default) che potrebbero condurre ad uno stato di crisi irreversibile.

Lo stato di crisi aziendale non comporta necessariamente un’insolvenza irreversibile in quanto ci possono essere momenti di difficoltà temporanea anche gravi ma non necessariamente degenerativi in uno stato di “insolvenza conclamata”.

I primi segnali della crisi sono evincibili dal continuo ritardo nel pagamento dei fornitori, delle retribuzioni, degli oneri fiscali e previdenziali.

Quando a questa situazione di precarietà finanziaria, si associa anche una scarsa produzione di utili, si è in una fase di debolezza aziendale, che sfocia in una situazione di pre-crisi nel momento in cui si innesti uno squilibrio fondamentale.

Quest’ultima potrà poi sfociare in uno stato di insolvenza conclamata, caratterizzata da impotenza funzionale non transitoria, che non permette alla società di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all’attività commerciale.

La valutazione della gravità dello stato di “crisi”, non ancora sfociato in insolvenza conclamata, presuppone il ricorso ad analisi non solo basate su dati storici ama anche sullo sviluppo di scenari prospettici volti a verificare la sostenibilità finanziaria degli attuali impegni e di quelli prevedibili nel corso della gestione attesa. Tali informazioni non sono disponibili all’esterno, e per tale ragione è necessario assegnare tali compiti agli organi di controllo interno.

I soggetti della governance deputati alla vigilanza possono e devono giocare un ruolo decisivo sia nell’ambito della qualità dell’informativa societaria anche nell’ambito di una tempestiva valutazione dell’insorgere delle situazioni critiche.

Per tali ragioni la commissione Controllo Societario e Revisione dell’ODCEC di Milano ha recentemente predisposto il documento “Quaderno 71” con lo scopo di proporre una guida in materia di Sistemi interni di allerta preventiva, intesi come standard di riferimento finalizzati al costante monitoraggio, su base previsionale, cash flow oriented e proattiva, della situazione economico-finanziaria e patrimoniale aziendale.

Il contenuto e gli indirizzi di tale documento verranno illustrati con una serie di articoli successivi.

La delicatezza della materia richiede che per l’implementazione di un efficace Sistema di Allerta Interna ci si affidi a strumenti software professionali, piuttosto che a fogli excel auto-costruiti.

E’ innanzitutto necessario uno strumento idoneo a individuare sul nascere stati di pre-crisi aziendale, attraverso sistemi diagnostici di natura economico-finanziaria, integrati con almeno i principali sistemi di Rating: Basilea 3, Altman, Damodaran, ecc.. Sarebbe però preferibile non limitarsi al punteggio di sintesi finale, ma avere nel dettaglio lo Score dei vari ambiti aziendali (Solidità, Solvibilità, Redditività, Sviluppo, ecc.), in modo da poter individuare gli aspetti critici aziendali, e poter quindi attivare le più opportune azioni di potenziamento.

Inoltre è opportuno che le prospettive di continuità aziendale si fondino su piani previsionali completi, di natura sia economica, che patrimoniale e finanziaria, aventi orizzonte temporale di almeno 3/5 anni e possibilmente elaborati anche su base mensilizzata in modo da intercettare anche eventuali tensioni finanziarie limitate a periodi infrannuali.

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7 novembre 2017

Alessandro Scaranello