Lettere d'intento: obblighi degli esportatori abituali e complicazioni fiscali

ufficio complicazioni affari semplici: nella gestione delle lettere d’intento il Fisco è riuscito a proporre una nuova prassi (operativa da marzo 2017) che complica, anzichè semplificare, gli obblighi in capo agli esportatori abituali. Nell’articolo analizziamo:
1. gli obblighi del fornitore dell’esportatore abituale
2. gli obblighi dell’esportatore abituale
3. il caso di rettifica del plafond inizialmente comunicato

Come noto, per effetto dell’art.20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto Decreto semplificazioni) è stato trasferito dai cedenti/prestatori ai cessionari/committenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria, per via telematica, l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.8, comma 2, del DPR 633/72.

L’anzidetta disposizione consente agli esportatori (vale a dire i soggetti che nell’anno solare precedente, o nei dodici mesi precedenti, hanno effettuato e registrato esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie con corrispettivi di ammontare superiore al 10% del volume di affari) di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, nei limiti di un plafond disponibile (vedi anche: Tutte le novità sulle lettere d’intento degli esportatori abituali)

Nel contesto di tale quadro normativo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, è stato approvato il modello per la dichiarazione di intento, e le relative istruzioni, da utilizzare con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1 marzo 2017, con lo scopo dichiarato, si legge nelle motivazioni del provvedimento, di ottenere “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.

Una delle novità portate dal nuovo modello è quella relativa alla necessità di indicare l’ammontare del plafond spendibile (attraverso una o più operazioni), per ciascun operatore nei confronti del quale è presentata la dichiarazione.
In precedenza, invece, era sufficiente indicare il lasso temporale nell’arco del quale era possibile acquisire, da parte dell’esportatore abituale, beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, e non era necessario indicarne il plafond a livello di singolo operatore.

1. Lettere d’intento – Obblighi del fornitore dell’esportatore abituale

In relazione agli adempimenti connessi con la gestione operativa delle dichiarazioni di intento, è utile ricordare che il fornitore dell’esportatore abituale ha due tipi di obbligo: in primo luogo, il destinatario della dichiarazione di intento deve verificare che l’esportatore abituale proprio cliente abbia regolarmente trasmesso la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, tramite ENTRATEL (o FiscOnLine). Detta verifica può essere fatta accedendo al seguente link dell’Agenzia delle Entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica.

E’ opportuno evidenziare che le informazioni che il sistema dell’Anagrafe tributaria restituisce in esito a tale verifica concernono le generalità degli operatori coinvolti nella transazione commerciale, ma non il plafond che l’esportatore abituale ha comunicato all’Agenzia delle Entrate, plafond che, come di seguito commentato, può essere suscettibile di integrazione.
Dopo l’effettuazione di tale riscontro, il fornitore dell’esportatore abituale procede all’emissione della fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera c), del DPR 633/19721. Inoltre, in base a quanto previsto dall’art.1, comma 2, del DL 746/1983 (convertito dalla Legge 17/1984) “gli estremi della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”; come vedremo, quest’ultimo adempimento può complicarsi nel caso in cui l’esportatore abituale proceda all’integrazione del plafond.
In secondo luogo, in base al citato art.1, comma 2, del DL 746/1983, il soggetto che riceve la dichiarazione di intento deve numerare progressivamente la dichiarazione di intento ricevuta e deve annotare il documento in apposito registro non bollato e vidimato (ma numerato progressivamente per anno). Il soggetto medesimo, inoltre, deve riportare ne quadro VI del modello IVA gli estremi delle dichiarazioni ricevute.

Sotto il profilo sanzionatorio, la responsabilità circa la sussistenza o no dei requisiti per l’applicazione dell’art.8, comma 2, del DPR 633/1972 grava esclusivamente sull’esportatore abituale, posto che è quest’ultimo che è individuato nell’art.7, comma 4, del D.Lgs 471/1997 quale unico soggetto perseguibile nel caso di fruizione del beneficio della non imponibilità oltre il limite consentito. Al fornitore dell’esportatore abituale è richiesto unicamente di assolvere gli obblighi richiamati una volta ricevuta la dichiarazione di intento.

2. Lettere d’intento – Obblighi dell’esportatore abituale

Stante quanto previsto dal citato DL 746/1983 [art. 1, comma 1, lett. c)], l’esportatore abituale è tenuto a trasmettere per via telematica le dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Una volta ottenuta la ricevuta telematica, l’esportatore, inoltre, deve trasmettere ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento e le relative ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia anteriormente all’effettuazione delle operazioni in regime di non imponibilità IVA.

Come segnalato, nell’ambito delle novità del modello per la dichiarazione di intento da utilizzarsi a decorrere dall’1 marzo 2017 è la necessità di indicare l’importo del plafond spendibile nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione, per effettuare acquisti non imponibili IVA.

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