Sanzioni per utilizzo di crediti in violazione al visto di conformità

le disposizioni che disciplinano l’obbligo di apposizione del visto di conformità, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti per importi eccedenti euro 5.000 (limite che dovrebbe scendere a 2.500 euro con la Legge di bilancio 2018), sono l’occasione per riflettere sulla natura di tale adempimento: cosa si rischia se si utilizzano crediti d’imposta per cui non si appone il visto di conformità?

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateL’art. 3 del DL 50/2017 ha introdotto una specifica procedura per l’accertamento dell’utilizzo in compensazione di crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità senza indicare in modo puntuale le relative sanzioni irrogabili.

A decorrere dal 2016, il D.Lgs. 158/2015 ha disciplinato, in modo specifico, la sanzione per l’indebita utilizzazione di crediti non spettanti mediante l’introduzione del comma 4 nell’articolo 13 del D.gs. 471/1997.

Alla luce delle disposizioni citate appare utile riflettere sulla natura dell’obbligo di apposizione del visto di conformità e sulle sanzioni irrogabili in caso di violazione del relativo obbligo.

L’UTILIZZO DI CREDITI NON SPETTANTI

Le nuove disposizioni, introdotte dal Dl 50/2017, che disciplinano l’obbligo di apposizione del visto di conformità, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti per importi eccedenti euro 5.000,00, sono l’occasione per riflettere sulla natura di tale adempimento.

L’agenzia delle Entrate, ha, infatti, sempre sostenuto che l’utilizzo in compensazione del credito in violazione dell’apposizione del visto determina l’irrogazione della sanzione per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative, introdotte dal D.Lgs. 158/2017, rendono obsoleta l’interpretazione sopra fornita dall’agenzia delle Entrate. Infatti, dal 2016, il legislatore ha disciplinato, in modo puntuale, l’ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti con l’introduzione del comma 4 nell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 che prevede l’irrogazione della sanzione del 30% nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

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