se l’acquirente (ad esempio di un’area edificabile) ha subìto un accertamento ai fini dell’imposta di registro, definendo il relativo valore in adesione con l’Agenzia delle entrate, il valore così determinato non può rappresentare un elemento presuntivo al fine di accertare la maggiore plusvalenza IRPEF in capo al venditore - la giurisprudenza si sta adeguando al decreto internazionalizzazione del 2015

La giurisprudenza ha iniziato ad adeguare alle novità introdotte con il c.d. “Decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. n. 145/2015). Se l’acquirente (ad esempio di un’area) ha subito un accertamento ai fini dell’imposta di registro, definendo il relativo valore in adesione con l’Agenzia delle entrate,
il valore così determinato non può rappresentare un elemento presuntivo al fine di accertare la maggiore plusvalenza IRPEF in capo al venditore.
Il contenzioso negli anni pregressi
In passato si è verificato sovente che i locali uffici dell’Agenzia delle entrate non abbiano considerato i diversi criteri di determinazione della base imponibile IRPEF ris
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