I dubbi sullo spesometro: le fatture del rappresentante fiscale

le fatture emesse dalla partita Iva italiana non entrano nello spesometro se la cessione avviene da parte di un soggetto stabilito fuori dal nostro Paese, ciò anche se l’operazione viene certificata attraverso un documento emesso dal rappresentante fiscale

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateLe fatture emesse dalla partita Iva italiana non entrano nello spesometro se la cessione avviene da parte di un soggetto stabilito fuori dal nostro Paese. Ciò anche se l’operazione viene certificata attraverso un documento emesso dal rappresentante fiscale o attraverso il numero attribuito per via dell’identificazione diretta.

Territorialità e fatturazione

Per comprendere la problematica occorre ricordare che le cessioni di beni fisicamente presenti in Italia e aventi lo status comunitario rilevano territorialmente in Italia.

Se il cedente non è stabilito in Italia, gli obblighi (di fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.) ricadono sul soggetto qui residente (art. 17, comma 2 e art. 21, comma 5, D.P.R. 633/1972), in perfetta aderenza alle disposizioni unionali riportate negli artt. 194 (per le cessioni di beni) e 196 (per i servizi “generici”), Dir. 2006/112/CE.

Un eventuale documento (erroneamente qualificato come “fattura”) emesso dal rappresentante fiscale o con il numero di identificazione diretta risulterà “non rilevante ai fini dell’IVA” (risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015 e prassi ivi citata).

Lo stesso meccanismo opera per le prestazioni generiche di cui all’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, per le quali il criterio di territorialità è quello in cui è stabilito il committente.

Queste operazioni “non IVA” non rilevano, pertanto, neppure ai fini dello spesometro, il quale accoglie quelle “rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” (art. 21, co. 1, D.L. 78/2010), mentre “non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia” (tratto dal paragrafo 3.1 della circolare 30 maggio 2011, n. 24/E il cui indirizzo interpretativo si ritiene ancora valido).

Specifiche tecniche

Se, dunque, per gli acquisti in parola le fatture sono emesse dal cessionario o committente, occorre capire in quali circostanze vanno compilati i campi relativi alle fatture ricevute per indicare i dati del cedente/prestatore estero che opera in Italia (pagg. da 13 a 15 delle specifiche tecniche per la compilazione dello spesometro):

attraverso una Stabile Organizzazione,

identificazione diretta,

mediante un rappresentante fiscale.

Al pari del caso della stabile organizzazione, i cui identificativi vanno riportati solo laddove questa sia intervenuta nell’operazione (art. 192-bis, Dir. 2006/112/CE), anche nel caso del rappresentante fiscale (soggetto extraUe) o dell’identificazione diretta (soggetto Ue) gli estremi della partita Iva italiana saranno da riportare nel solo caso in cui l’operazione – territorialmente rilevante in Italia – vada effettivamente (e correttamente) fatturata tramite essa.

E’ il caso di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, radicata in Italia, effettuata da un soggetto stabilito all’estero effettuata nei confronti di altro soggetto estero; in questa ipotesi, non opera il reverse charge e, dunque, gli obblighi ai fini Iva vanno adempiuti dal cedente/prestatore tramite la partita Iva italiana.

D’altro lato, il cessionario/committente – anch’esso non residente –deve compilare lo spesometro indicando i dati delle fatture ricevute dal cedente/prestatore estero che ha emesso le fatture tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.

17 ottobre 2017

Michele Meroni, Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini